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Sentenza

Sentenza n. 134/2026 - Roma, Sezione 3T

Opposizione a D.I. n. -OMISSIS- emesso dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, notificato in data 17/11/23

Giustizia amministrativa202316875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: decreto ingiuntivo per la restituzione di incentivi del Conto Termico indebitamente erogati, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario incentivo)

Prevale il privato

La controversia

L’opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con cui gli era stato ingiunto il pagamento di euro 2.016,80, oltre interessi legali, corrispondenti agli incentivi percepiti ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e successivamente annullati in autotutela dal GSE per mancanza dei requisiti. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; in secondo luogo, la violazione dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. 28/2011 e dell’art. 21-nonies della l. 241/1990; in terzo luogo, la violazione delle disposizioni della convenzione stipulata con il GSE; infine, la lesione dell’affidamento del privato. Ha inoltre chiesto la chiamata in giudizio del tecnico incaricato della presentazione della pratica, un ordine di riesame al GSE e, in subordine, una CTU. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere restituito integralmente la sorte capitale mediante pagamenti rateali per complessivi euro 2.016,80, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e la revoca del decreto ingiuntivo.

La decisione

Il TAR ha affermato la propria giurisdizione esclusiva. La pretesa restitutoria deriva infatti dall’esercizio dei poteri pubblicistici di verifica e di annullamento dell’ammissione agli incentivi previsti dall’art. 42 del d.lgs. 28/2011; il GSE opera in tale ambito quale pubblica amministrazione, non come mera controparte contrattuale. Le pretese patrimoniali, comprese quelle restitutorie, conservano natura pubblicistica perché strumentalmente connesse al rapporto di ammissione agli incentivi per la produzione di energia e rientrano nell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. Il giudice dell’opposizione deve limitarsi a verificare l’esistenza e l’efficacia degli atti amministrativi posti a fondamento del credito, senza poterne sindacare incidentalmente la validità quando siano ormai consolidati per mancata tempestiva impugnazione. Di conseguenza, le censure relative alla legittimità dell’annullamento in autotutela, alla violazione della convenzione e alla lesione dell’affidamento sono state dichiarate inammissibili, perché avrebbero dovuto essere dedotte mediante tempestiva azione di annullamento ai sensi dell’art. 29 c.p.a. Il pagamento della sola sorte capitale ha estinto soltanto parzialmente il credito, non comprendendo gli interessi legali decorrenti dalla percezione degli incentivi fino all’effettiva restituzione. L’opposizione è stata quindi accolta nei sensi precisati in motivazione: il decreto ingiuntivo è stato revocato, in quanto sostituito dalla pronuncia di merito, e l’opponente è stato condannato al pagamento degli interessi legali, da quantificare considerando le date di percezione degli incentivi e dei pagamenti rateali. Sono state respinte le richieste di chiamata del tecnico, di riesame e di CTU. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.M. 16 febbraio 2016

    Disciplina gli incentivi del Conto Termico, la cui erogazione nel caso concreto è stata successivamente annullata per mancanza dei requisiti.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Attribuisce al GSE il potere di verifica sull’accesso e sulla permanenza dei requisiti per gli incentivi; l’esercizio di tale potere può fondare l’annullamento dell’ammissione e la conseguente pretesa restitutoria.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato quale parametro dedotto dall’opponente per contestare l’annullamento d’ufficio dell’ammissione agli incentivi; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché l’atto si era consolidato per mancata tempestiva impugnazione.

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    Devolve alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative a concessioni di pubblici servizi e, secondo la decisione, ogni domanda di annullamento o accertamento concernente la debenza e l’esatta determinazione degli incentivi connessi alla produzione di energia, comprese le pretese restitutorie.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per l’azione di annullamento impedisce di contestare incidentalmente, nel giudizio sull’obbligazione restitutoria, la validità di un provvedimento amministrativo ormai consolidato.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Consente di demandare alle parti la quantificazione degli interessi legali dovuti, sulla base delle date di percezione degli incentivi e di restituzione delle somme.

  • art. 2697 cod. civ.

    Nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere della prova segue la posizione sostanziale: il creditore deve provare il credito e il debitore i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla restituzione di incentivi pubblici per la produzione di energia, quando la pretesa derivi da verifiche, annullamento o decadenza disposti dal GSE nell’esercizio di poteri autoritativi, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se hanno contenuto patrimoniale e restitutorio.
  • Una volta instaurato il rapporto pubblicistico di ammissione agli incentivi, anche le pretese restitutorie delle somme indebitamente erogate partecipano della natura pubblicistica del rapporto e sono attratte nella giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un provvedimento amministrativo, il giudice deve verificare l’esistenza e l’efficacia dell’atto posto a fondamento del credito, ma non può sindacarne incidentalmente la validità quando l’atto non sia stato tempestivamente impugnato ed abbia acquistato stabilità.
  • Le contestazioni relative alla legittimità dell’annullamento dell’ammissione agli incentivi, alla violazione della convenzione o alla lesione dell’affidamento devono essere proposte mediante tempestiva azione di annullamento; non possono essere utilizzate per eludere il termine decadenziale attraverso un accertamento incidentale nel giudizio restitutorio.
  • Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il pagamento della sola sorte capitale estingue soltanto parzialmente il credito se restano dovuti gli interessi legali; l’opposizione deve essere accolta con revoca del decreto, sostituito dalla pronuncia di merito, e con condanna al pagamento del residuo.
  • La formale inversione dei ruoli processuali nell’opposizione a decreto ingiuntivo non modifica la ripartizione sostanziale dell’onere della prova: il creditore deve provare il credito, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiGiurisdizione e riparto
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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