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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5312/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne pronunciate in primo grado: Bedani e Roggero per il fatto contestato al capo D) (art. 341‑bis c.p. secondo la contestazione) e Falchi e Annicchiarico per il fatto contestato al capo G) (art. 337 c.p. per resistenza), con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 339 c.p. Le censure principali svolte dai difensori: errori e contraddittorietà nella valutazione delle prove (in particolare uso e lettura dei fotogrammi e della testimonianza del teste Maggio), travisamento della prova documentale e dichiarativa; contestata la qualificazione giuridica del fatto (richiesta riqualificazione in tentato reato o in delitto diverso, oppure in contravvenzione ex art. 674 c.p.); mancata individuazione e percezione dell'offesa da parte del pubblico ufficiale; esclusione ingiustificata della causa di non punibilità per tenuità ex art. 131‑bis c.p.; per Falchi dedotta la scriminante della legittima difesa o della scriminante putativa (art. 54 c.p.) e per Annicchiarico richiesta derubricazione ad illecito contravvenzionale. In subordine, richiesta dichiarazione di prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che non tutti i motivi fossero manifestamente infondati, il che ha reso necessario accertare d'ufficio lo stato di prescrizione. Ha quindi dichiarato intervenuta la prescrizione dei reati alla data del 3 novembre 2022 e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato. Quanto alle censure sostanziali, la Corte ha ritenuto molte doglianze difensive come meri tentativi di riconsiderare la valutazione probatoria di merito e le ha respinte: ha ritenuto corretta la valutazione congiunta di testimonianze e videoriprese, ha escluso la riqualificazione nei reati invocati dai difensori e ha rigettato l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità. Ha inoltre precisato che la mancata considerazione della recidiva nel calcolo della pena da parte del primo giudice non pregiudica la dichiarazione di prescrizione, quando la recidiva non è stata riconosciuta dal giudice.

Norme richiamate

  • art. 341‑bis cod. pen.

    Usata nella contestazione principale nei confronti di Bedani e Roggero; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come reato offensivo nei confronti di pubblico ufficiale/operante di polizia, valorizzando la finalità espressiva del gesto e la funzione del destinatario

  • art. 337 cod. pen.

    Norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale: applicata nei confronti di Falchi e Annicchiarico in relazione ai filmati che documentavano condotte di opposizione alle forze dell'ordine

  • art. 339 cod. pen.

    Aggravante contestata in primo grado e poi esclusa; richiamata nel quadro delle valutazioni di gravità delle condotte

  • art. 342 cod. pen.

    Proposta dai ricorrenti come possibile riqualificazione (offesa rivolta al corpo di polizia in generale): la Corte ha escluso tale riqualificazione, ritenendo individuabile un destinatario concreto e la finalità offensiva

  • art. 674 cod. pen.

    Richiamata dai difensori per chiedere una derubricazione a getto pericoloso di cose idonee a molestare o imbrattare; la Corte ha ritenuto che l'oggetto di tutela sia diverso e che la finalità oppositiva giustifichi la qualificazione in delitto

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: i ricorrenti ne avevano invocato l'applicazione; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione operata in base alla gravità della condotta, al contesto di protesta e al numero di partecipanti

  • art. 54 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa di Falchi per sostenere la scriminante (difesa o scriminante putativa); la Corte ha escluso la scriminante ritenendo che la condotta non fosse direttamente collegata a una situazione di pericolo evitabile e che la reazione non fosse giustificabile come autodifesa

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite (Schettino, Li Trenta, Calibè)

    Richiamate in tema di efficacia della recidiva e del suo effetto ai fini del computo dei termini di prescrizione: la recidiva produce effetti solo se il giudice ne accerta i presupposti formali e sostanziali; se il giudice non riconosce la recidiva, essa non incide sul termine di prescrizione

Massime di principio

  • Le impugnazioni che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti e della valutazione probatoria di merito raramente ottengono successo in Cassazione: la Suprema Corte tende a ritenere inammissibili o infondate le doglianze meramente ricostruttive.
  • Videoriprese, fotogrammi e testimonianze che riferiscono visione/udizione di filmati non acquisiti agli atti possono essere valutate e congiuntamente utilizzate per formare il convincimento, se emergono elementi coerenti e integrativi tra loro.
  • Per i reati commessi in contesti di manifestazione pubblica la qualificazione giuridica tiene conto della finalità del gesto e della qualifica del destinatario: un gesto volto ad esprimere disprezzo verso operatori di polizia può essere interpretato come reato contro un pubblico ufficiale anche se non sempre è individuabile la singola persona offesa.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p. è esclusa quando la condotta, pur materiale lieve, assume rilievo per la finalità, il contesto e la capacità di amplificazione (es. manifestazioni con molti partecipanti e condotte espressive di opposizione).
  • La scriminante della legittima difesa o della scriminante putativa richiede un nesso stretto tra la condotta difensiva e una situazione di pericolo attuale e imputabile: reazioni collettive o istintive in contesti concitati non sono automaticamente scriminanti.
  • La prescrizione può essere rilevata d'ufficio in Cassazione e, se intervenuta, conduce all'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato; l'eventuale contestazione della recidiva non impedisce la dichiarazione di prescrizione se la recidiva non è stata riconosciuta dal giudice e quindi non incide sul termine prescrizionale.

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