Cassazione Penale, Sentenza n. 28419/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva disposto il ripristino degli arresti domiciliari su appello del Pubblico Ministero (art. 310 c.p.p.), contestando la sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete. Pucillo sostiene che non vi sono indizi di interlocuzione con il supporto tecnico del RUP (Giovanni Ambrosone), che la nomina ad amministratore unico della societa Alidaunia srl del gen. M. Franzè attenua il presunto pericolo di condizionamento della gara, che la misura detentiva domiciliare è eccessiva rispetto al rischio ravvisato e che misure interdittive sarebbero più adeguate. Inoltre la difesa ha prodotto documentazione comprovante che la gara per il servizio di elisoccorso è giunta alla fase di pubblicazione del bando, argomento sul quale si fondava la motivazione del Tribunale circa il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ammesso e valutato i documenti prodotti dalla difesa (bando e disciplinare di gara) ritenendoli rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per verificare la sussistenza dell'esigenza cautelare invocata dal Tribunale di Bari. Sulla base di tali atti la Corte ha ritenuto che venga meno la specifica attualità del pericolo di reiterazione indicato quale motivo della misura cautelare; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Bari per nuovo giudizio sulla perdurante necessità della misura (competenza ai sensi dell'art. 309 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
norma richiamata per indicare che l'appello al Tribunale era stato proposto dal Pubblico Ministero per ottenere il ripristino della misura cautelare
artt. 353-bis, 323, 353 cod. pen.
norme indicate come fattispecie penalmente contestate all'indagato; la decisione riguarda esclusivamente la verifica delle esigenze cautelari connesse a tali contestazioni
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
riferimento a 'altri atti del processo' che devono essere 'specificamente indicati' dal ricorrente
la Corte ha ritenuto ammissibili e valutabili, in cassazione, i documenti allegati al ricorso qualora specificamente indicati e pertinenti alla verifica delle esigenze cautelari
art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
richiamato per spiegare l'onere del ricorrente in tema di indicazione e rappresentazione degli atti processuali posti a fondamento dell'impugnazione
L. 20 febbraio 2006, n. 46
la legge ha modificato il testo dell'art. 606 c.p.p., norme che la Corte ha interpretato come consententi l'esame di atti allegati alla impugnazione
art. 309 cod. proc. pen.
norma richiamata per individuare il Tribunale competente cui rinviare gli atti per nuovo giudizio sulla misura cautelare
Massime di principio
- Le esigenze cautelari devono essere attuali e concrete: se sopraggiungono fatti o documenti che eliminano o riducono significativamente il pericolo di reiterazione, la misura può essere revocata o la decisione annullata.
- In Cassazione possono essere presi in considerazione atti nuovi allegati al ricorso quando sono specificamente indicati e pertinenti ai motivi di impugnazione (art. 606, comma 1, lett. e)).
- La prova della pubblicazione o dell'adozione definitiva di un atto amministrativo che costituiva l'occasione per la commissione del reato può far venire meno la necessità della misura cautelare fondata sul rischio di condizionamento della procedura.
- Le misure cautelari devono essere proporzionate al rischio concreto: quando il pericolo è di natura non violenta o consiste in mera possibilità di influenza, il giudice deve valutare se misure interdittive meno invasive possano essere adeguate.
- In caso di mutamento delle circostanze, la competenza del giudice che ha disposto la misura o del giudice di merito che l'ha rimessa è richiamata per riesaminare la perdurante necessità della misura su base aggiornata.
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