Cassazione Penale, Sentenza n. 8458/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP nei confronti del ricorrente, come terzo interessato, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240 e 240-bis c.p. Beni sequestrati: quote del 50% di un fabbricato (15/05/2006), un terreno ad Afragola (10/07/2020), una polizza assicurativa (07/12/2017) e un buono fruttifero da 40.000 euro (22/01/2019). Il ricorrente contestava la violazione di legge e la carenza/illogicità della motivazione per avere il Tribunale applicato la presunzione di illecita accumulazione (art. 12-sexies L. 1992, ora art. 240-bis c.p.) a beni intestati a terzi senza provare l'interposizione fittizia e la sproporzione rispetto ai redditi. Sosteneva, inoltre, che i beni derivavano da donazione e successione della nonna Anna Mazza, estranea alla criminalità organizzata, e che l'originario capostipite deceduto nel 1976 non era mai stato condannato per associazione mafiosa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha considerato che il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione logica e sufficiente, basata su indagini patrimoniali e fiscali, che ha individuato gravi indizi di sproporzione e di intestazione fittizia a favore del padre indagato, Antonio Moccia, da tempo in posizione apicale nel clan Moccia. La Corte ha stabilito che l'allegazione di origine ereditaria o donativa dei beni non è idonea a sfondare la presunzione di illecita accumulazione quando sussistono elementi che indicano una disponibilità patrimoniale condivisa nel nucleo familiare/malavitoso (anche la donatrice è stata ritenuta inserita nell'associazione). Ha inoltre ricordato che la prova dell'interposizione può emergere anche da indizi conformemente all'art. 192, comma 2 c.p.p. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale
art. 240, comma 1; art. 240-bis
Base normativa per il sequestro finalizzato alla confisca e per la presunzione di illecita accumulazione che legittima il sequestro anche di beni intestati a terzi quando sussistono indizi di intestazione fittizia e sproporzione patrimoniale
Legge 13/09/1992 n. 356 (art. 12-sexies) ora richiamata in art. 240-bis c.p.
art. 12-sexies L. 1992 (ora art. 240-bis c.p.)
La presunzione relativa di provenienza illecita del patrimonio in capo a soggetti vicini a appartenenti a organizzazioni mafiose può essere applicata anche a beni formalmente intestati a terzi quando emergono elementi che fanno ritenere interposizione e disponibilità familiare condivisa
Codice di procedura penale
Limiti del sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: è consentito solo per violazione di legge e per vizi radicali della motivazione che rendano il provvedimento incomprensibile o privo dei minimi requisiti di coerenza e completezza
Codice di procedura penale
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
La prova di fatti rilevanti (qui l'interposizione fittizia) può essere fornita anche per indizi, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti secondo i requisiti di legge
Codice di procedura penale
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite)
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692
Principio secondo cui il vizio deducibile in cassazione comprende sia error in iudicando che error in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo incomprensibile o privo dei requisiti minimi
Massime di principio
- La confisca 'per sproporzione' (art. 240-bis c.p.) può giustificare il sequestro anche di beni intestati a terzi quando emergono gravi indizi di intestazione fittizia e di sproporzione rispetto ai redditi leciti del nucleo familiare.
- La mera dichiarazione di provenienza ereditaria o donativa non è automaticamente sufficiente a scalfire la presunzione di illecita accumulazione se il donante o il nucleo familiare sono ritenuti collegati all'organizzazione criminale o quando sussiste una disponibilità patrimoniale condivisa.
- La prova dell'interposizione fittizia può essere basata su indizi, purché questi siano gravi, precisi e concordanti (art. 192, comma 2 c.p.p.); l'accertamento indiziario è valutabile dal giudice del merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione è coerente.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato a violazioni di legge e a vizi radicali della motivazione: contestazioni di merito sui fatti e sulle valutazioni di congruità probatoria sono, in genere, inammissibili in sede di legittimità.
- Quando esiste un modello familiare consolidato di 'intestazioni fittizie' all'interno di un clan, il giudice può ritenere irrilevante la formale titolarità dei beni e considerare la disponibilità sostanziale comune, rendendo più difficile la difesa basata su atti formali di acquisto o successione.
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