Cassazione Penale, Sentenza n. 11316/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6/9/2011, n. 159. I motivi contestavano: (i) la presunta errata definizione di "amministratore di fatto" e la mancata applicazione della nozione di cui all'art. 2639 c.c.; (ii) l'ingerenza del giudice ordinario nelle valutazioni amministrative e la mancata considerazione delle risultanze prefettizie; (iii) l'erronea valutazione della "non occasionalità" dell'agevolazione mafiosa e la mancata considerazione dell'emendabilità della situazione e delle misure correttive (es. controllo giudiziario volontario, allontanamento di presunti gestori di fatto, recesso da contratti); (iv) carenza di proporzionalità delle conseguenze per la SITECO rispetto al rischio desumibile dal provvedimento prefettizio; (v) vizio di motivazione in relazione alla presunta sovrapponibilità non fondata delle posizioni delle due società coinvolte (I.CO.EL. e SITECO).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che in sostanza censuravano la logica e l'adeguatezza della motivazione della Corte d'appello, ricordando il limite della cassazione nel procedimento di prevenzione (ricorso ammesso solo per violazione di legge). Ha confermato che la Corte territoriale ha adeguatamente valorizzato la congruenza con l'informativa interdittiva prefettizia e ha correttamente ritenuto esistenti elementi concreti (collegamenti familiari, condivisione di sede, sovrapponibilità di attività, contratto di affitto di ramo d'azienda e trasferimento di dipendenti, contiguità a soggetti mafiosi) idonei a dimostrare una gestione non occasionale e una situazione non emendabile senza adeguati presidi. Di conseguenza il rigetto della richiesta di controllo giudiziario è stato confermato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), art. 34-bis
La norma disciplina il controllo giudiziario volontario come strumento per l'emendabilità delle imprese colpite da informativa antimafia; la Corte ha ritenuto che la situazione descritta fosse non occasionale e non emendabile con i presidi offerti, giustificando il rigetto della richiesta di controllo giudiziario.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3
Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ha applicato questo limite per escludere riesame di merito o di logicità della motivazione.
codice civile, art. 2639
Definizione civilistica di "amministratore di fatto" che richiede accertamento concreto di attività gestoria non episodica; la Corte ha comunque ritenuto, sulla base dei fatti, che la gestione fosse effettiva e continuativa, conforme ai criteri sostanziali della norma.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
Norma sui motivi di ricorso per cassazione (tra cui l'illogicità manifesta e travisamento della prova); la Corte ha precisato i limiti di sindacato in sede di legittimità nel procedimento di prevenzione, escludendo l'ammissibilità di censure meramente logiche salvo radicale mancanza di argomentazione.
costituzione, art. 111, sesto comma
Riferimento ai principi di giustificazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede motivazione sufficiente per misure di prevenzione.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese del ricorrente soccombente in Cassazione; applicata per condannare SITECO al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: non è possibile ottenere in Cassazione un semplice riesame della logica o della valutazione di merito compiuta dal giudice di merito.
- Il giudice chiamato a valutare la richiesta di controllo giudiziario deve tener conto delle risultanze dell'informativa/interdittiva prefettizia: le conclusioni amministrative costituiscono un substrato probatorio che il giudice non può ignorare, pur mantenendo la sua autonoma valutazione.
- La qualifica di "amministratore di fatto" richiede accertamento concreto di poteri gestori esercitati in modo non episodico: elementi come condivisone di sede, sovrapponibilità di attività, trasferimento di ramo d'azienda e dipendenti, rapporti familiari e rapporti economici con soggetti contigui alla criminalità possono essere valutati congiuntamente per dimostrare tale gestione.
- Per rifiutare il controllo giudiziario volontario il giudice valuta la non occasionalità e l'attualità dell'agevolazione mafiosa: se l'infiltrazione appare cronica o i trasferimenti societari sono ritenuti operazioni idonee a preservare l'attività per soggetti a rischio, la misura può essere rigettata.
- La prospettiva dell'emendabilità richiede valutazioni prognostiche e concrete misure correttive proposte dall'impresa (es. allontanamento di soggetti sospetti, riorganizzazione, recesso da contratti sospetti); l'assenza di elementi tali da convincere il giudice della efficacia di tali misure rende difficoltoso ottenere il controllo giudiziario.
- Le censure sulla motivazione sono ammissibili in Cassazione solo se si dimostra una radicale omissione o una totale mancanza di argomentazione su punti essenziali: semplici contestazioni della valutazione probatoria o della proporzione delle misure non sono sufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11211/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11212/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11214/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11215/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11216/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →