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Ordinanza

Ordinanza n. 4997/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202504964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione della sentenza che aveva imposto lo svolgimento di una prova pratica in sessione suppletiva e la rifusione delle spese di lite

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso proposto contro l'esclusione da un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di docenti della scuola secondaria. L'esclusione era derivata dalla mancata presentazione alla prova pratica, svoltasi alle ore 8:00 anziché alle ore 9:00, orario originariamente fissato e comunicato. La sentenza aveva ordinato all'Amministrazione di consentire lo svolgimento della prova pratica mediante una sessione suppletiva, con comunicazione esclusivamente via PEC, e aveva condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza e una successiva diffida, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione, tra cui una convocazione della ricorrente alla prova orale; la ricorrente ha poi riferito di avere superato positivamente tale prova e, in camera di consiglio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere quanto al capo relativo allo svolgimento della prova pratica, insistendo per il resto. Il TAR ha rilevato che non era stata prodotta la prova del passaggio in giudicato della sentenza azionata.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né si è pronunciato sulla cessazione della materia del contendere o sull'adempimento degli ulteriori obblighi derivanti dalla sentenza. Rilevata la mancanza, agli atti, dell'attestazione del passaggio in giudicato richiesta dall'art. 114, comma 2, c.p.a., ha disposto che la parte ricorrente produca tale attestazione entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 novembre 2026, ferma e impregiudicata ogni ulteriore valutazione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    difetta, in atti, la prova del passaggio in giudicato della decisione azionata ex art. 114, comma 2 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza deve essere disponibile la prova del passaggio in giudicato della decisione di cui si chiede l'esecuzione; in mancanza, il giudice ordina alla parte ricorrente di produrre l'attestazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 59, comma 11, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in l. 106/2021

    concorso ... indetto ... in attuazione dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito in legge 106/2021)

    La norma è indicata quale base legislativa della procedura concorsuale per l'immissione in ruolo dei docenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che aziona una sentenza deve fornire la prova del suo passaggio in giudicato; in difetto, il giudice può ordinare la produzione dell'attestazione entro un termine e rinviare la decisione su ogni ulteriore questione.
  • La richiesta di accertare la cessazione della materia del contendere in relazione a uno degli obblighi conformativi non esonera il ricorrente dall'onere di dimostrare preliminarmente l'esistenza del giudicato azionato.
  • Quando il giudice dispone un adempimento istruttorio essenziale alla verifica dei presupposti dell'ottemperanza, la pronuncia ha natura interlocutoria e non definisce né l'adempimento dell'Amministrazione né le eventuali conseguenze processuali della sopravvenuta esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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