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Ordinanza

Ordinanza n. 2471/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Marsala relativa all’accredito di 2.000 euro sulla carta del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dei competenti uffici scolastici regionali, assumendo l’inottemperanza alla sentenza n. 601/2024 del Tribunale di Marsala, che avrebbe condannato l’amministrazione all’accredito della somma di 2.000 euro a titolo di carta del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il titolo giudiziale è stato tuttavia depositato privo del numero necessario alla sua identificazione. Il TAR ha quindi rilevato la necessità di acquisire la sentenza completa dei riferimenti identificativi, senza definire nel merito la sussistenza dell’inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, onerandolo di depositare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza la sentenza del Tribunale di Marsala completa dei necessari riferimenti identificativi. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., potrà trarre argomenti di prova dalla mancata ottemperanza all’incombente. L’ulteriore trattazione della causa è stata rinviata all’udienza camerale del 7 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio economico oggetto della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata esecuzione dell’incombente istruttorio può consentire al Collegio di trarre argomenti di prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale prodotto non contiene riferimenti sufficienti alla sua identificazione, il giudice può ordinare al ricorrente di depositare il provvedimento completo entro un termine perentorio prima di procedere alla decisione.
  • La mancata esecuzione dell’incombente istruttorio ordinato nel giudizio amministrativo può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64 c.p.a. come elemento dal quale trarre argomenti di prova.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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