Cassazione Penale, Sentenza n. 33401/2026 del 11/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
L'interessato aveva presentato istanza di riabilitazione. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato la richiesta inammissibile ritenendo non decorso il termine previsto dall'art. 179 c.p., quantificato in tre o otto anni in ragione della ritenuta recidiva. L'interessato ha impugnato il decreto deducendo che erano trascorsi tre anni dall'espiazione della pena irrogata con la più recente condanna irrevocabile e che non poteva essere considerato recidivo, poiché il giudice della cognizione aveva escluso la relativa circostanza aggravante. Il Tribunale di sorveglianza ha riqualificato l'opposizione come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti alla Corte. La Corte ha rilevato d'ufficio che il provvedimento di inammissibilità era stato adottato dal solo Presidente, anziché dal Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale, organo competente a decidere sull'istanza di riabilitazione.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, affinché provveda sull'istanza di riabilitazione secondo la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p. L'annullamento è stato disposto perché la declaratoria di inammissibilità era stata pronunciata dal Presidente anziché dall'organo collegiale competente ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, c.p.p. La Corte non ha deciso nel merito la sussistenza dei presupposti temporali o della recidiva.
Norme richiamate
art. 678, comma 1-bis, c.p.p.
sulla richiesta di riabilitazione è competente a provvedere il Tribunale di sorveglianza
Attribuisce al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sulla richiesta di riabilitazione e richiama il procedimento previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.
art. 667, comma 4, c.p.p.
senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato
Disciplina la forma della decisione e il rimedio dell'opposizione; l'opposizione davanti allo stesso giudice presuppone l'identità tra l'organo che ha emesso il provvedimento e quello cui è rivolta l'opposizione.
art. 666, comma 2, c.p.p.
È stato richiamato quale base normativa della declaratoria di inammissibilità, ma la Corte ha rilevato che il provvedimento non poteva essere adottato dal solo Presidente in luogo del Tribunale di sorveglianza collegiale.
art. 179 c.p.
È stato richiamato nel provvedimento impugnato in relazione al termine per la riabilitazione e alla ritenuta condizione di recidivo; la Corte non ha deciso tali questioni sostanziali.
Massime di principio
- La competenza a provvedere sulla richiesta di riabilitazione appartiene al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale; la declaratoria di inammissibilità non può essere pronunciata dal solo Presidente.
- La violazione delle norme sulla costituzione dell'organo giudicante determina l'annullamento del provvedimento adottato dal giudice monocratico incompetente sotto il profilo della composizione.
- Quando il provvedimento sulla riabilitazione è stato emesso dal solo Presidente anziché dal Tribunale di sorveglianza collegiale, l'impugnazione non segue il modello dell'opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p., poiché tale rimedio presuppone l'identità tra l'organo che ha emesso il provvedimento e quello competente a decidere sull'opposizione.
- In caso di annullamento del provvedimento di inammissibilità adottato dal solo Presidente, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza affinché provveda sull'istanza secondo la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p.
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