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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08069/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, in favore di una dipendente, di somme qualificate come indennità previste da un accordo sindacale aziendale del 16 luglio 2009 per l'attività prestata fuori sede, da corrispondersi sotto forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. Il giudice di primo grado aveva condannato la società al pagamento; la Corte d'appello di Roma aveva respinto l'appello della società, ritenendo corretta l'interpretazione dell'accordo sindacale. In cassazione la società ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'accordo sindacale in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato il testo negoziale e che la lettura da essa proposta fosse l'unica possibile. La controricorrente ha resistito. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una mera contrapposizione di una diversa interpretazione del medesimo accordo, senza specifica dimostrazione della violazione dei canoni ermeneutici o di vizi radicali della motivazione, e lo ha dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che l'interpretazione degli atti di autonomia negoziale è attività riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente viziata; non è sufficiente proporre una diversa lettura, ancorché plausibile e più favorevole alla parte ricorrente. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    il motivo è stato formalmente incardinato come denuncia di violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché in realtà mirava a contestare l'interpretazione del contratto collettivo/accordo aziendale compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    richiamati come canoni di interpretazione dell'accordo sindacale; la Corte ha ribadito che la loro violazione è censurabile solo se si indichi specificamente in cosa consista l'errore ermeneutico e non con una mera lettura alternativa del testo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato per richiamare precedenti conformi senza ulteriore esposizione, a conferma dell'orientamento consolidato sulla questione interpretativa.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma modificativa che introduce il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto di autonomia negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del controllo sul rispetto dei canoni legali di ermeneutica e sull'assenza di vizi motivazionali radicali.
  • La denuncia di violazione delle regole interpretative non può consistere nella semplice contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale, ancorché astrattamente plausibile o più favorevole alla parte ricorrente.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità dolersi del fatto che il giudice di merito abbia scelto una delle possibili interpretazioni.
  • Per ottenere la cassazione di una sentenza che interpreta un accordo negoziale, la parte deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati o quali dati testuali siano stati trascurati o male utilizzati, non essendo sufficiente affermare che l'interpretazione accolta non sia l'unica possibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniMandato
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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