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Sentenza

Sentenza n. 336/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Brescia - Sez. Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria, n. 1177/2024, pubblicata il 6.11.2024, emessa nell'ambito del procedimento R.G.L. n. 85/2024 (in materia di c.d. Carta del docente);

Giustizia amministrativa202500633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023 e all'accredito di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2022/2023 e aveva ordinato al Ministero di consentire la generazione dei relativi buoni spesa per l'importo di 500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero, non era stata appellata ed era passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni dello Stato. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inerte, non rilasciando la Carta e non accreditando l'importo dovuto. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e che il Ministero non aveva contestato il mancato adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della struttura competente. Il commissario dovrà provvedere entro il medesimo termine di 90 giorni e potrà ricorrere, in caso di insufficienza degli stanziamenti, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il TAR ha inoltre accolto la richiesta di astreinte: se il Ministero non adempirà entro il termine perentorio, dovrà versare alla ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto; il commissario dovrà calcolare d'ufficio tale penalità e disporne il pagamento insieme al debito principale. Le spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari. Non vi è luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato per l'esenzione reddituale dichiarata dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    art. 112, secondo comma, lett. c)

    Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    art. 14; art. 14, comma 2

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento e consente, in caso di insufficienza degli stanziamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina la generazione dei buoni spesa collegati alla Carta del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio eventualmente previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione e l'inerzia dell'amministrazione debitrice per ordinare l'esecuzione del comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine perentorio per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia, anche autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari dell'amministrazione competente.
  • In caso di mancata ottemperanza entro il termine assegnato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere strutturata con funzione prevalentemente sollecitatoria, prevedendo un termine di adempimento con effetto liberatorio e applicando retroattivamente la sanzione economica qualora il termine sia superato.
  • La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto; quando opera il commissario ad acta, questi può procedere d'ufficio al calcolo della penalità e disporne il pagamento contestualmente all'obbligazione principale.
  • L'insufficienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l'esecuzione di un giudicato recante un obbligo di pagamento a carico dell'amministrazione statale, potendo il commissario ricorrere all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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