Sentenza n. 12710/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento in parte qua, previa adozione di misure cautelari, - del decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot n. 3835 del 20/12/2024 (doc. 1) con il quale, all’esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575/2023 (“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”), “con riferimento alla concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la regione Lombardia” il suddetto Decreto prot n. 3835 del 20\12\2024 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ….“PRESO ATTO della necessità di procedere a ulteriori scorrimenti e individuazioni, a seguito di rinunce; PRESO ATTO della necessità di procedere alla conferma su sede ai sensi suddetto D.L. 71/2024, dei docenti che ne hanno diritto ai sensi del DL 71/2024 …” individuava i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A012 per la Regione Lombardia; “approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenuto conto delle preferenze”, .. “e dello scorrimento della graduatoria definitiva di merito ad esso allegata che ne costituisce parte integrante (doc. 2), nella parte in cui non vi è incluso il nominativo del ricorrente - del bando di concorso, ove occorra e per quanto di ragione; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, relativi all’approvazione della graduatoria finale del concorso (e delle successive rettifiche), con specifico riferimento all’attribuzione dei titoli di riserva; - dell’elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso; - di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierno ricorrente,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe A012 nella Regione Lombardia, nella parte in cui il ricorrente non era incluso, nonché gli atti connessi relativi allo scorrimento e all'immissione in ruolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, docente partecipante al concorso per la classe A012 nella Regione Lombardia e titolare della riserva del 30% per il servizio prestato nella scuola statale, aveva superato le prove conseguendo 196 punti. Dopo essere stato inserito nella prima graduatoria pubblicata il 28 novembre 2024, alla posizione 383, era stato escluso dalle successive graduatorie rettificate e non era stato incluso negli scorrimenti. Deduceva l'illegittimità dell'omessa pubblicazione di una graduatoria generale di merito e la violazione delle disposizioni del bando, della normativa sul reclutamento, dei principi di pubblicità, trasparenza, legalità e buon andamento, nonché degli obblighi di motivazione e istruttoria. Contestava inoltre l'attribuzione dei titoli di riserva e sosteneva che un corretto scorrimento dei posti disponibili avrebbe consentito la sua inclusione tra i vincitori. Nel corso del giudizio il ricorrente aveva rinunciato alla domanda cautelare. Il TAR aveva inoltre prospettato la possibile tardività del ricorso, notificato il 18 febbraio 2025 rispetto alla pubblicazione della graduatoria del 28 novembre 2024, e la possibile improcedibilità per sopravvenuta immissione in ruolo.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto l'estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché la titolarità della misura concorsuale spettava al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha poi ritenuto di poter prescindere dall'esame della possibile tardività del ricorso, dichiarando il giudizio improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'amministrazione aveva infatti inserito il ricorrente nella graduatoria di merito con atto del 20 marzo 2025 e lo aveva immesso in ruolo nella classe A012, sebbene in una provincia diversa da quella originariamente richiesta. Secondo il Collegio, il nuovo assetto di interessi aveva eliminato l'utilità concreta della pronuncia di annullamento, anche perché il ricorrente non aveva impugnato né l'atto di integrazione della graduatoria né i provvedimenti di assegnazione nella provincia di Varese o di conferma dei docenti nelle rispettive sedi. Non era stata inoltre prospettata una domanda risarcitoria collegata alla pretesa originaria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
La sopravvenuta modifica dell'assetto di interessi può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quando venga meno l'utilità concreta di una decisione e non sia dimostrata la permanenza dell'interesse alla pronuncia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di prospettare alle parti una questione rilevabile d'ufficio, nella specie la possibile tardività del ricorso e la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 29 c.p.a.
È stato richiamato in relazione al termine di sessanta giorni per l'impugnazione e al possibile profilo di tardività del ricorso, non esaminato nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.
art. 19 d.lgs. 33/2013
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura relativa agli obblighi di pubblicazione della graduatoria concorsuale.
art. 12 d.m. 26 ottobre 2023, n. 205
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di formazione e pubblicazione della graduatoria concorsuale.
art. 9 d.d. 2575/2023
Richiamato quale disposizione della lex specialis concernente la graduatoria del concorso.
art. 35 d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi e alle regole generali del reclutamento presso le pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- Il ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo atto che soddisfa sostanzialmente la pretesa del ricorrente e determina un assetto di interessi non più utile da modificare mediante la pronuncia richiesta.
- L'immissione in ruolo del candidato che contestava la propria esclusione dalla graduatoria può far venir meno l'interesse all'annullamento degli atti concorsuali quando il candidato non impugni gli atti sopravvenuti relativi alla sede assegnata e non prospetti una domanda risarcitoria o altra utilità concreta ancora perseguibile.
- La mera insoddisfazione per l'assegnazione a una sede diversa da quella originariamente richiesta non mantiene l'interesse al ricorso contro la graduatoria se il ricorrente non impugna specificamente il provvedimento di assegnazione o il nuovo atto di integrazione della graduatoria.
- Quando il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può prescindere dall'esame di una questione preliminare di tardività dell'impugnazione.
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