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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34631/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Un avvocato agì con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento di compensi professionali maturati per la redazione di un atto di precetto, per un procedimento esecutivo relativo a obblighi di fare e per un giudizio di opposizione all’esecuzione, oltre ad altra attività processuale; aveva già ricevuto acconti parziali. Il cliente resistette e propose domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale, assumendo che il difensore avesse tardivamente omesso di proporre un’eccezione di usucapione, con conseguente perdita della possibilità di evitare la soccombenza. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda di compensi e rigettò la riconvenzionale, rilevando che non era stata data prova, secondo il criterio del "più probabile che non", che la tempestiva proposizione dell’eccezione avrebbe avuto esito favorevole. In cassazione il cliente dedusse violazione degli artt. 1176, comma 2, e 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare la consapevolezza del professionista circa la proponibilità dell’eccezione e l’assenza di prova di una compiuta informazione del cliente, con conseguente perdita del risultato sperato o, quantomeno, della chance di successo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata, resa nell’ambito di un procedimento speciale di liquidazione di onorari ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, fosse stata adottata a seguito di una domanda riconvenzionale che ampliava l’oggetto del giudizio e che, essendo stata trattata con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., doveva essere impugnata con appello ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., non con ricorso immediato per cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il rito sommario applicato alla domanda e alla riconvenzionale proposta nel giudizio

  • art. 702-quater c.p.c.

    stabilisce che la decisione resa nel rito sommario deve essere impugnata con appello

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    delimita l’ambito del procedimento speciale di liquidazione degli onorari dell’avvocato

  • art. 28 l. n. 794 del 1942

    richiamato come base normativa delle controversie di condanna del cliente al pagamento degli onorari

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    norma invocata per la diligenza professionale dell’avvocato

  • art. 2697 c.c.

    norma invocata in tema di riparto dell’onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    norma invocata con riferimento alla valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel procedimento speciale di liquidazione degli onorari dell’avvocato, se viene proposta una domanda riconvenzionale o altra domanda accessoria che ampli l’oggetto della lite senza eccedere la competenza del giudice adito e la causa viene trattata con rito sommario, la decisione non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, ma con appello.
  • La qualificazione del mezzo di impugnazione dipende dall’effettivo perimetro della controversia: il ricorso diretto per cassazione resta limitato alle sole controversie rientranti nel procedimento speciale di liquidazione delle spettanze professionali, non alle ulteriori domande inserite nel processo.
  • In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omissione difensiva, la pretesa risarcitoria richiede la prova del nesso causale tra condotta e danno secondo il criterio del 'più probabile che non'; tuttavia, nel caso concreto tale profilo non è stato scrutinato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per errore sul mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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