Cassazione Penale, Sentenza n. 23901/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione del GIP dr.ssa Camposagrana, deducendo dubbi di imparzialità in relazione a precedenti provvedimenti di archiviazione emessi dalla stessa giudice (decreto del 16.7.2021 poi oggetto di reclamo per irregolarità di notifica, e successiva archiviazione del 25.1.2023 dopo udienza del 21.11.2022). La difesa segnalava inoltre anomalie procedurali come la illeggibilità di allegati e ritardi nell'accesso al fascicolo. Il ricorrente contestava l'interpretazione dell'art. 37 c.p.p. operata dalla Corte d'appello e sollevava, anche, questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui escluderebbe la persona offesa dalla legittimazione a proporre ricusazione quando venga a conoscenza successivamente di difetti procedurali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui la richiesta di ricusazione può essere proposta solo dalle "parti" processuali in senso tecnico, tra le quali la persona offesa non rientra; pertanto l'istanza di ricusazione proposta da Lanza era priva di legittimazione. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza costante sulla materia e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 37 cod. proc. pen.
La Corte di merito ha interpretato la norma come limitativa della legittimazione a proporre ricusazione alle sole parti processuali in senso tecnico, escludendo la persona offesa dalla qualità di soggetto legittimato alla ricusazione
art. 61 cod. proc. pen.
Richiamato a confronto: la Corte osserva che esiste norma che estende talune garanzie all'indagato ma non esiste norma analoga che attribuisca alla persona offesa la stessa posizione processuale della parte, a conferma del carattere non estensibile delle norme sulla ricusazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- La ricusazione è rimedio riservato alle parti processuali in senso tecnico; la persona offesa non ha, in generale, legittimazione a proporre ricusazione.
- Se chi denuncia sospetti di parzialità è persona offesa, bisogna valutare rimedi alternativi diversi dalla ricusazione (es. segnalazioni al PM, reclami nelle sedi previste) poiché la ricusazione rischia di essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione.
- Questioni di legittimità costituzionale relative a norme che limitano la legittimazione devono essere sollevate con motivazione precisa e dimostrazione della rilevanza concreta ai fini della decisione; altrimenti risultano inammissibili o non manifestamente fondate.
- Anomalie come illeggibilità di atti o ritardi nell'accesso al fascicolo possono essere rilevanti sul piano processuale ma non trasformano automaticamente la persona offesa in parte legittimata alla ricusazione.
- La proposizione di ricorsi per cassazione deve rispettare i requisiti di automonodeterminazione dei "motivi tipici a critica vincolata" previsti dall'art. 606 c.p.p.; un ricorso che ricostruisce ampiamente la vicenda senza evidenziare le specifiche violazioni normative e le relative argomentazioni rischia l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e possibile liquidazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23755/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23756/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23759/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23760/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23767/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23784/2024 del 14/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →