Cassazione Penale, Ordinanza n. 00442/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che lo aveva condannato per evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di impugnazione miravano a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio e, in particolare, a riproporre la questione della natura pertinenziale o meno di una scala esterna, con ricadute sulla sussistenza del reato e del dolo. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze non si confrontano effettivamente con la motivazione del giudice di merito e finiscono per sollecitare una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette contro valutazioni di merito congruamente e logicamente motivate dalla Corte di appello, e che la ricostruzione svolta fosse conforme al consolidato orientamento secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, senza rilievo per durata, distanza o motivi dell'allontanamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una nuova valutazione del materiale probatorio o riproporre questioni di merito già decise con motivazione congrua e logicamente coerente dal giudice di appello.
- Il reato di evasione si configura per qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo della detenzione domiciliare; non assumono rilievo, ai fini dell'integrazione del fatto tipico, la breve durata dell'allontanamento, la modesta distanza percorsa o i motivi soggettivi che abbiano indotto il soggetto ad eludere la vigilanza custodiale.
- L'assenza di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata rende il ricorso inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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