Sentenza n. 988/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e successivo diniego adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il primo diniego, fondato sulla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, su un decreto penale relativo alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e su ulteriori precedenti di polizia per stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, ricettazione e furto aggravato. Ha dedotto, in primo luogo, che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, il cosiddetto spaccio di lieve entità non costituisce più causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e impone una valutazione concreta della pericolosità sociale. In secondo luogo, ha lamentato l’omessa o inadeguata valutazione della pericolosità sociale, rilevando la concessione della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche, la non definitiva situazione relativa al reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti, la genericità e risalenza dei precedenti di polizia e il proprio inserimento lavorativo e familiare in Italia. A seguito dell’ordinanza cautelare, la Questura ha adottato un nuovo diniego, impugnato con motivi aggiunti. Il ricorrente ha dedotto che il riesame aveva ricostruito in modo parziale le sue condizioni di vita, omettendo di considerare l’attività lavorativa, la stabile residenza e la presenza della sorella in Italia, e che il nuovo provvedimento si era limitato a richiamare i precedenti già valorizzati, senza svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando entrambi i dinieghi. Ha ritenuto illegittimo il primo provvedimento perché il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, non determina più automaticamente l’ostatività al rinnovo del permesso di soggiorno. La Questura avrebbe dovuto valutare in concreto la pericolosità sociale, considerando la specificità del fatto e le ulteriori circostanze rilevanti. La mera condanna per spaccio di lieve entità non dimostra, di per sé, la pericolosità sociale. Anche il reato di guida in stato di alterazione risultava soltanto contestato e richiedeva l’accertamento dello stato del procedimento penale e la valutazione delle circostanze concrete. I precedenti di polizia erano stati indicati in modo generico e non risultavano sfociati in azioni penali. Il secondo provvedimento non è stato considerato sostitutivo del primo, ma meramente integrativo, poiché richiamava nuovamente gli stessi elementi senza riesaminarli alla luce dell’ordinanza cautelare e senza aggiungere una valutazione adeguata della pericolosità concreta e attuale. Le nuove considerazioni sull’assenza di convivenza con lo zio, sull’ingresso in Italia come minore non accompagnato e sui rapporti con il Paese d’origine riguardavano, secondo il giudice, la successiva ponderazione dei legami familiari e dell’inserimento sociale ai sensi dell’art. 5, comma 5, seconda parte, d.lgs. 286/1998, ma non potevano sostituire l’accertamento preliminare della pericolosità sociale. La Questura è stata quindi obbligata a riesaminare l’istanza entro sessanta giorni, svolgendo una valutazione adeguata e motivata della pericolosità sociale concreta e attuale. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 2.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione non può più essere applicata nel senso di rendere automaticamente ostativo il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone, una volta accertata la pericolosità sociale, la valutazione degli elementi relativi ai legami familiari, all’inserimento sociale e lavorativo e alla permanenza dello straniero in Italia.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La condanna per spaccio di lieve entità non determina, da sola, la pericolosità sociale né l’automatica ostatività al rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 285/1992
In presenza di una mera contestazione del reato di guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti, l’Amministrazione deve verificare lo stato del procedimento penale e valutare le specificità del fatto.
sentenza Corte costituzionale n. 88/2023
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 nella parte in cui ricomprendono il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 tra le cause di automatica ostatività.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, la condanna per il reato di spaccio di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non costituisce causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale.
- La mera condanna per spaccio di lieve entità non dimostra, di per sé, la pericolosità sociale dell’interessato: l’Amministrazione deve esaminare la specificità del fatto e il suo eventuale coordinamento con ulteriori circostanze individualizzanti.
- Quando il diniego di rinnovo è fondato anche su un reato soltanto contestato e non ancora definitivamente accertato, l’Amministrazione deve verificare lo stato del procedimento penale e valutare le concrete modalità del fatto, senza trattare la contestazione come equivalente a una condanna.
- I precedenti di polizia, se indicati in modo generico e non seguiti da azioni penali, non possono fondare automaticamente un giudizio di pericolosità sociale concreta e attuale; devono essere specificamente descritti e adeguatamente valutati.
- In sede di riesame disposto dal giudice, l’Amministrazione non può limitarsi a richiamare gli stessi elementi già posti a fondamento dell’atto annullato o sospeso, ma deve rivalutarli alla luce delle indicazioni giudiziali e svolgere l’istruttoria richiesta.
- La valutazione della pericolosità sociale costituisce logicamente il presupposto della successiva ponderazione dei legami familiari, dell’inserimento sociale e lavorativo e della permanenza dello straniero in Italia; tali elementi non possono sostituire l’accertamento concreto della pericolosità.
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