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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31481/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione in rettifica con cui il Comune ha richiesto a una società il pagamento dell'IMU per l'anno 2016, negando la riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili, inutilizzabili o non utilizzati dal regolamento comunale e dalla disciplina richiamata. La contribuente ha sostenuto che l'immobile conservasse lo stato di inagibilità e che, comunque, mancasse un formale provvedimento comunale di cessazione di tale stato. In primo grado il ricorso è stato respinto; in appello la CTR ha confermato la decisione ritenendo provati dal Comune, tramite variazioni Docfa, opere di divisione/frazionamento e cambio di destinazione d'uso, nonché la successiva locazione di alcune unità, elementi incompatibili con il permanere dell'inagibilità. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sull'onere della prova, assumendo che la CTR avesse erroneamente spostato sul contribuente l'onere di provare la permanenza dell'agevolazione, mentre l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria incombe sempre all'Amministrazione; (2) violazione del regolamento IMU 2014 e dell'art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011, sostenendo che la locazione del bene non equivalga a sua utilizzazione materiale e che la CTR avesse confuso disposizione giuridica del bene con effettivo uso materiale; (3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che il Comune avrebbe soltanto allegato, e non provato, il venir meno dell'inagibilità e che la CTR avrebbe valorizzato presunzioni non corrette.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il giudicato esterno invocato dalla ricorrente perché l'inagibilità dell'immobile è un elemento variabile, non idoneo a fare stato in annualità successive; ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la CTR non ha invertito l'onere della prova, ma ha accertato che il Comune aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare la cessazione dello stato di inagibilità, mentre la doglianza della contribuente, in sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché sollecitava una rivalutazione del materiale istruttorio e, comunque, ha affermato che la locazione di unità immobiliari è indice di effettiva utilizzazione del bene; ha ritenuto infondato il terzo motivo spiegando che le presunzioni valorizzate dalla CTR erano gravi, precise e concordanti, e che, in tema di IMU per immobile asseritamente inagibile, l'onere di provare il diritto all'agevolazione grava sul contribuente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e sono stati richiamati gli obblighi relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata ex lege; se invece la censura riguarda la valutazione dell'esito probatorio, il vizio non è di violazione di legge ma di motivazione nei limiti consentiti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per il ragionamento presuntivo, in coordinamento con l'art. 2729 c.c.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la censura è ammissibile solo se il giudice fonda la decisione su presunzioni non conformi ai requisiti legali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura della ricorrente è stata ritenuta sostanzialmente di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione delle prove, senza che la Corte ravvisi una sua violazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure devono essere correttamente sussunte nel relativo vizio; la Corte osserva che la ricorrente non ha indicato in modo coerente la specifica ipotesi di ricorso.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato..."

    La Corte richiama la disposizione, precisando che essa si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022 e non contrasta con le presunzioni legali previste dalla normativa tributaria sostanziale, che possono porre a carico del contribuente l'onere della prova contraria.

  • art. 6, l. n. 130 del 2022

    È la norma che ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992.

  • art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201 del 2011

    L'espressione "di fatto non utilizzati" viene letta in senso materiale; la locazione di un immobile è considerata elemento rilevante ai fini della sua utilizzazione.

  • art. 14 del Regolamento del Comune di Napoli

    Prevista una riduzione del 50% per immobili inagibili/inutilizzabili/non utilizzati; la Corte conferma che l'agevolazione viene meno quando risultano cessate le condizioni di inagibilità.

  • art. 6, comma 4, l. n. 212 del 2000

    Richiamato, insieme all'art. 10, comma 1, come parametro di coerenza per il ritorno all'obbligo tributario pieno quando l'ente venga a conoscenza del ripristino dell'agibilità.

  • art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000

    Richiamato, insieme all'art. 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, a sostegno del regime informativo tra contribuente ed ente impositore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato esterno sulle imposte periodiche opera solo per i fatti costitutivi della pretesa che abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende a elementi variabili e suscettibili di mutare nel tempo, come lo stato di inagibilità di un immobile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando la doglianza mira, in realtà, a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In materia di agevolazioni IMU per immobili inagibili o non utilizzati, il contribuente che invoca il beneficio deve provare il perdurare dei presupposti agevolativi, mentre l'Amministrazione può assolvere al proprio onere probatorio anche tramite elementi documentali e presuntivi gravi, precisi e concordanti.
  • La locazione di porzioni di immobile è indice rilevante, in chiave presuntiva, della sua effettiva utilizzabilità e può essere valorizzata dal giudice per ritenere cessato lo stato di inagibilità, salvo prova contraria specifica del contribuente.
  • Le censure in cassazione che pretendano una nuova lettura del materiale istruttorio sono inammissibili se mascherate da violazione di legge; la deduzione di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia fatto ricorso a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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