Sentenza n. 978/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi e munizioni, con ordine di vendita o cessione delle armi già possedute, nonché gli atti presupposti di ritiro cautelativo e le informative dei Carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dalla Prefettura, deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti. Ha sostenuto che il provvedimento fosse fondato esclusivamente su episodi intrafamiliari privi di effettivi connotati di violenza o minaccia, non assistiti da alcun procedimento penale o accertamento giudiziale; che l’episodio del 23 giugno 2024 fosse dubbio e riconducibile a una reazione emotiva della convivente in un contesto di gelosia; che le armi fossero custodite correttamente; e che la convivente avesse successivamente ridimensionato i fatti. Secondo il ricorrente, mancava quindi una motivazione concreta sull’effettivo pericolo di abuso delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il divieto non si fondava soltanto sull’episodio del 23 giugno 2024, ma anche su ulteriori litigi del 29 giugno e del 26 luglio 2024, tutti seguiti dall’intervento dei Carabinieri presso l’abitazione della coppia. Su tali episodi successivi il ricorrente non aveva formulato specifiche contestazioni né fornito smentite. Il complesso degli elementi acquisiti delineava quindi un contesto familiare caratterizzato da accesa e reiterata conflittualità. Il giudice ha ritenuto legittimo il ricorso a una misura preventiva in materia di armi anche in assenza di un uso già verificatosi dell’arma, di un procedimento penale o di un accertamento giudiziale definitivo, poiché la tensione nei rapporti familiari e la contiguità della convivenza possono evolvere e degenerare, ponendo a rischio la pubblica e privata incolumità. La scelta prefettizia di impedire la disponibilità di armi a una persona coinvolta in reiterati litigi e minacce è stata considerata ragionevole e non sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, una volta adeguatamente fondata sugli elementi istruttori disponibili. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 TULPS
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 39 TULPS
Consente di fondare il divieto di detenzione di armi su una valutazione preventiva del rischio di degenerazione di situazioni di conflittualità e tensione familiare, anche quando non si sia già verificato l’uso improprio di armi e non vi sia un accertamento penale definitivo.
art. 43 TULPS
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi e munizioni può legittimamente fondarsi su una situazione di reiterata conflittualità familiare o di convivenza, anche se non è stato già fatto uso improprio delle armi e non è intervenuto un accertamento penale definitivo.
- In materia di pubblica sicurezza, la misura prefettizia di prevenzione può essere adottata sulla base di elementi sintomatici e di informative di polizia che delineino un concreto contesto di tensione e rischio di degenerazione, senza necessità di attendere la commissione di un reato o l’accertamento giudiziale dei fatti.
- La valutazione di pericolosità sottesa al divieto di detenzione di armi è legittima quando considera unitariamente più episodi di lite e intervento delle forze dell’ordine, e non soltanto il singolo episodio iniziale.
- La corretta custodia materiale delle armi non esclude di per sé il divieto prefettizio, quando il rischio preventivamente valutato deriva dalla situazione relazionale e dalla possibile disponibilità delle armi nel contesto di reiterati conflitti interpersonali.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione prefettizia in materia di prevenzione dell’abuso delle armi resta circoscritto alla verifica della ragionevolezza, coerenza e adeguatezza degli elementi istruttori, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza.
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