Sentenza n. 1931/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2219 del 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato prescritto il credito del Comune per il rimborso dei costi delle opere di urbanizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la richiesta del Comune di Eboli di ottenere da Motta S.p.A., divenuta proprietaria mediante decreto di trasferimento giudiziale di un opificio industriale sito nell'area PIP-Pezzagrande, il rimborso della quota dei costi sostenuti per le opere di urbanizzazione relative ai lotti C28 e C29. Il TAR aveva accolto il ricorso della società ritenendo prescritto il credito, individuando il dies a quo della prescrizione decennale in cinque anni dopo l'atto di assegnazione dei lotti, ossia dal 24 maggio 2012. Il Comune ha appellato deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1368 c.c., degli artt. 27 e 35 della legge n. 865/1971, nonché travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Ha sostenuto che il TAR non aveva considerato la clausola della convenzione secondo cui il credito poteva essere fatto valere soltanto successivamente alla realizzazione e al collaudo delle opere di urbanizzazione, e comunque non prima di cinque anni dall'assegnazione. Motta S.p.A. ha riproposto i motivi di primo grado, sostenendo di non essere assegnataria dei lotti, intestataria dei titoli edilizi o autrice degli interventi, di non aver assunto alcun accollo degli oneri e di non poter essere vincolata in assenza di un impegno contrattuale, in ossequio al principio di autonomia contrattuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. In via preliminare ha acquisito la convenzione di assegnazione e la restante documentazione prodotta dal Comune, ritenendole indispensabili ai fini della decisione e non specificamente contestate quanto al loro contenuto; ha inoltre richiamato l'obbligo dell'amministrazione di depositare gli atti rilevanti ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha confermato il principio secondo cui la prescrizione del credito relativo agli oneri di urbanizzazione decorre, in generale, dalla stipula dell'atto di assegnazione, poiché da tale momento l'obbligato è individuato. Tuttavia, quando la convenzione stabilisce che il diritto non può essere esercitato prima del verificarsi di un determinato presupposto, la prescrizione decorre soltanto da quando tale esercizio è possibile. La clausola convenzionale prevedeva il pagamento successivamente alla realizzazione e al collaudo delle opere e, in ogni caso, non prima di cinque anni dall'assegnazione. Il Collegio ha ritenuto necessario il collaudo completo e non soltanto parziale delle opere, considerate unitariamente anche in ragione della loro complessità e dell'impossibilità di determinare prima il quantum esatto dell'obbligazione. L'espressione "in ogni caso" è stata interpretata nel senso di fissare un termine minimo di cinque anni, non un termine massimo. È stata inoltre respinta l'eccezione della società secondo cui essa non sarebbe obbligata perché non assegnataria, non intestataria dei titoli edilizi e non firmataria di un accollo: le obbligazioni relative agli oneri di urbanizzazione e ai costi di costruzione hanno natura reale o propter rem e circolano con il bene, gravando anche sull'acquirente. Motta S.p.A., quale proprietaria dell'opificio e dell'area interessata dalle opere, è quindi tenuta al rimborso dei costi sostenuti dal Comune. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La prescrizione del credito per il rimborso degli oneri di urbanizzazione non decorre finché la convenzione renda concretamente inesercitabile il diritto, subordinandolo alla realizzazione e al collaudo delle opere.
art. 2946 c.c.
È applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione al credito del Comune per il rimborso dei costi delle opere di urbanizzazione.
art. 101, comma 2, c.p.a.
L'appellato può riproporre in appello i motivi di primo grado non accolti o assorbiti dalla sentenza impugnata.
art. 104, comma 2, c.p.a.
In appello possono essere acquisiti nuovi documenti quando siano indispensabili ai fini della decisione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
L'amministrazione deve depositare gli atti e i documenti sui quali il provvedimento impugnato si fonda o che essa deve conoscere in ragione dell'attività svolta.
artt. 1362, 1363, 1367 e 1368 c.c.
I criteri di interpretazione contrattuale devono essere applicati alla clausola convenzionale che disciplina il momento di esigibilità del credito per gli oneri di urbanizzazione.
artt. 27 e 35 l. 865/1971
Sono richiamati nel motivo d'appello nel quadro della disciplina delle convenzioni relative alle aree PIP e agli obblighi economici connessi all'assegnazione.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione di un credito decorre dal momento in cui il diritto può essere concretamente esercitato; quando una convenzione subordina l'esigibilità del credito alla realizzazione e al collaudo delle opere di urbanizzazione, la prescrizione non inizia prima del verificarsi di tale presupposto.
- Quando la convenzione relativa all'assegnazione di un'area prevede sia il collaudo delle opere di urbanizzazione sia il divieto di esigere il pagamento prima di cinque anni dall'assegnazione, il collaudo costituisce il presupposto sostanziale dell'esigibilità, mentre il quinquennio opera come termine minimo; l'espressione "in ogni caso" non impedisce che il pagamento sia richiesto dopo il decorso dei cinque anni, se il collaudo è successivo.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, il collaudo delle opere di urbanizzazione deve essere considerato, quando la convenzione e la struttura delle opere lo richiedano, come collaudo complessivo e unitario, soprattutto se prima del completamento non è possibile determinare con precisione l'importo dovuto.
- Le obbligazioni relative al pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione hanno natura reale o propter rem: circolano con il bene e gravano anche sull'acquirente dell'immobile, indipendentemente dalla sua qualità di originario assegnatario, dall'intestazione dei titoli edilizi o dalla sottoscrizione di uno specifico patto di accollo.
- L'acquirente di un immobile realizzato nell'ambito di una convenzione urbanistica può essere tenuto al pagamento degli oneri di urbanizzazione anche se non ha eseguito gli interventi edilizi e non ha assunto personalmente l'obbligazione mediante un accordo contrattuale autonomo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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