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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13954/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi principali: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. pen., dedotta in relazione agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., per la mancata previsione dell'attenuante speciale anche per il delitto di rapina; (2) censura per carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'aumento per continuazione applicato alla ricettazione (capo a)).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sulla questione costituzionale la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la dosimetria penale è rimessa alla discrezionalità del legislatore e le comparazioni proposte dal ricorrente (tra furto e rapina e richiami ad altre fattispecie come il sequestro di persona a scopo di estorsione) non sono omogenee; la rapina presenta plurioffensività che giustifica un trattamento diverso. Sul profilo della motivazione della pena, la Corte ha ritenuto adeguata la spiegazione dei giudici di merito, osservando che la pena base per la rapina è stata fissata al minimo edittale (5 anni), ridotta dalle attenuanti generiche fino a 3 anni e 4 mesi di reclusione e euro 800 di multa (al lordo della diminuzione per il rito); gli aumenti ex art. 81 c.p. sono stati contenuti (per la rapina del capo c) +3 mesi e euro 300, per la ricettazione del capo a) +2 mesi e euro 100). La Corte ha inoltre ricordato il principio per cui l'obbligo motivazionale si attenua quando la pena è molto al di sotto della media edittale. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'attenuante speciale reclamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto legittima la scelta legislativa di non estenderla alla rapina in ragione della diversa offensività della fattispecie.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella prospettiva di un vizio di uguaglianza nella disciplina sanzionatoria; la Corte ha escluso violazione, ritenendo fondata la discrezionalità legislativa nella graduazione delle pene.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Richiamato in relazione al principio di rieducazione della pena e proporzionalità; la Corte ha ritenuto che non sussista incompatibilità costituzionale con la disciplina dell'attenuante non estesa alla rapina.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sul principio di riserva di legge in materia sanzionatoria: la determinazione del grado di reazione penalistica è competenza del legislatore.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma applicata per gli aumenti di pena per il concorso di reati; la Corte ha ritenuto gli aumenti in concreto contenuti e adeguatamente motivati.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio di riferimento per la determinazione della pena concreta; la Corte ha ricordato che il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 può essere formulato anche con espressioni generiche quando la pena sia al di sotto della media edittale.

  • art. 630 cod. pen.

    Citando i commi 4 e 5 come confronti invocati dal ricorrente, la Corte ha ritenuto non pertinenti le analogie con il sequestro di persona a scopo di estorsione, per le peculiari modalità di offesa di quest'ultimo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato ai fini della sintesi dei motivi di impugnazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive modifiche

    Norme processuali richiamate in relazione alla trattazione scritta del ricorso, indicate come applicabili per richiamo normativo.

Massime di principio

  • Le questioni di legittimità costituzionale che mirano a estendere attenuanti o modificare la dosimetria legislativa richiedono comparatori omogenei: se le fattispecie confrontate presentano differenze sostanziali di offensività, la censura sarà difficile da accogliere.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del legislatore e del giudice di merito; la Corte di cassazione esercita un sindacato limitato e richiede motivazioni dettagliate soprattutto quando la pena è significativamente superiore alla misura media edittale.
  • Quando la pena inflitta è molto al di sotto della media edittale, l'obbligo motivazionale del giudice di merito si attenua: è sufficiente richiamare i criteri generali (es. "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento") o enunciare l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Le contestazioni sulla sussistenza o estensione di attenuanti devono fondarsi su un'analisi omogenea degli elementi di offensività e sulle finalità che la disposizione attenuante persegue; la semplice richiamata analogia con altre fattispecie non omologhe è generalmente insufficiente.
  • In cassazione un ricorso privo di omogeneità argomentativa o che non mostri profili di illegittimità manifesti è a rischio di inammissibilità; inoltre il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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