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Ordinanza

Ordinanza n. 5275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 4790/2025, che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dalla procedura selettiva per direttore della UOC Cardiologia e contro l'approvazione della graduatoria e il conferimento dell'incarico al controinteressato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato la sentenza del TAR Campania relativa alla deliberazione con cui l'AORN A. Cardarelli lo aveva escluso dalla procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della Struttura Complessa UOC Cardiologia, nonché alla successiva deliberazione di approvazione dei lavori della commissione, della graduatoria e di conferimento dell'incarico al controinteressato. L'appellante sosteneva di avere maturato oltre dieci anni di anzianità nella disciplina cardiologica, in ragione del servizio prestato presso l'UOC Cardiologia dal 2008 al 2019. L'Azienda sosteneva invece che il candidato fosse inquadrato come dirigente medico di Anestesia e Rianimazione e che l'attività svolta in Cardiologia, quale emodinamista, fosse stata resa esclusivamente in posizione di comando. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa e legittima l'esclusione. Il controinteressato e l'Azienda hanno chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo l'eccezione di carenza di interesse, sul presupposto che anche l'eventuale ammissione non avrebbe consentito al candidato di conseguire un punteggio sufficiente a superare il controinteressato. Entrambi hanno inoltre proposto appello incidentale, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle procedure disciplinate dall'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso né il rito, né la giurisdizione, né il merito dell'appello e degli appelli incidentali. Ha rilevato che la Sezione, con precedente ordinanza, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7-bis, lett. b), del d.lgs. n. 502/1992, nella parte in cui non prevede una procedura concorsuale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario, in relazione agli artt. 3, 32 e 97 Cost. La questione costituzionale assume rilievo decisivo anche nel presente giudizio, poiché incide sulla qualificazione della procedura e, conseguentemente, sul riparto di giurisdizione. Il Collegio ha precisato che la questione di giurisdizione deve essere esaminata prioritariamente, quale presupposto processuale, anche se gli appelli incidentali risultano tardivi e condizionati. In attesa della pronuncia della Corte costituzionale, ha disposto la sospensione impropria, in senso lato, del giudizio ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a., secondo i principi richiamati dall'Adunanza plenaria. Le parti sono onerate, a pena di estinzione, di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla questione. Le spese sono state riservate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992

    nella parte in cui non prevede la previsione di un concorso per le procedure relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario

    La qualificazione delle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa come concorsuali o non concorsuali incide sul riparto di giurisdizione; la legittimità costituzionale della disciplina è stata rimessa alla Corte costituzionale.

  • artt. 3, 32 e 97 Cost.

    Parametri costituzionali indicati nella questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'assenza di un concorso per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato quale base normativa per la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione pregiudiziale rilevante.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 295 c.p.c. per disporre la sospensione impropria, in senso lato, del giudizio amministrativo.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine di novanta giorni per la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza dopo la cessazione della causa di sospensione; il mancato adempimento comporta l'estinzione del processo.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso i principi dell'Adunanza plenaria sulla sospensione impropria.

Massime di principio

  • Quando la qualificazione giuridica di una procedura amministrativa incide direttamente sul riparto di giurisdizione e tale qualificazione dipende dalla conformità costituzionale della disciplina normativa, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.
  • La questione di giurisdizione, quale presupposto processuale, deve essere esaminata prioritariamente anche quando sia dedotta con appello incidentale tardivo o condizionato, qualora la sua soluzione dipenda dall'esito di una questione di legittimità costituzionale rilevante per il giudizio.
  • La sospensione impropria del giudizio non definisce il merito della controversia né le questioni di rito ancora controverse; tali questioni restano impregiudicate fino alla ripresa del processo.
  • Dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale che determina la cessazione della causa di sospensione, le parti devono presentare l'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., a pena di estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e ripartoAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneQuestione di legittimità costituzionaleTermini del procedimento

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