Cassazione Penale, Sentenza n. 19621/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Taranto che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Antonio Cavallo per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione/traffico di stupefacenti). Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ma il difensore, munito di procura speciale e dando atto che la misura cautelare era stata poi sostituita con misura meno afflittiva, ha formalmente rinunciato al ricorso con deposito presso la cancelleria della Corte Suprema.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia dell'impugnazione (art. 591 c.p.p.). Perché la Corte era comunque stata adita, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p., ritenendo equa tale somma alla luce dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Decisione resa il 21 marzo 2023.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che descrive il reato di cui era accusato l'indagato (illecita detenzione/traffico di sostanze stupefacenti); nella sentenza è l'oggetto della misura cautelare confermata dal Tribunale
art. 309 cod. proc. pen.
Individua la funzione del Tribunale in composizione collegiale quale giudice del riesame per le misure cautelari; contestualizza la competenza che ha emesso l'ordinanza impugnata
art. 591 cod. proc. pen.
Regola l'inammissibilità del ricorso quando sopravviene carenza di interesse, tra cui la rinuncia del ricorrente; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso dopo la rinuncia
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte, anche se dichiara l'inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; utilizzato per imporre il versamento di euro 500
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata come riferimento sui profili di colpa che possono giustificare l'applicazione di oneri pecuniari per la sopravvenuta inammissibilità dovuta a rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c.p.p.; pertanto, se la misura cautelare viene sostituita o venuta meno, il ricorrente perde lo ius persequiere dell'impugnazione.
- Anche quando il ricorso diventa inammissibile per rinuncia, la Corte può comunque condannare il rinunciante al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), soprattutto se l'iniziativa giudiziaria ha inutilmente impegnato la Corte.
- La rinuncia valida richiede che il difensore sia munito del potere specifico (procura speciale) per rinunciare; senza tale procura la rinuncia potrebbe non essere efficace.
- Prima di rinunciare all'impugnazione conviene valutare se esistano profili rimediabili o la possibilità di conversione della misura senza rinunciare formalmente, per evitare sanzioni e condanne per spese.
- L'avvio di un ricorso che poi viene ritirato non impedisce comunque alla Corte di accertare profili di colpa o di responsabilità che giustifichino l'imposizione di oneri economici al ricorrente.
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