Sentenza n. 1196/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento datato 8 agosto 2022, notificato al ricorrente in data 10 agosto 2022, avente n. -OMISSIS-, con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana nonché l'annullamento di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dalla condanna per appropriazione indebita
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2015 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. L’istanza è stata respinta nel 2022 in ragione di una condanna per il reato di appropriazione indebita previsto dall’art. 646 c.p. Il ricorso deduceva: violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992; erronea valutazione, travisamento dei fatti e dei presupposti; violazione dell’art. 6 della legge n. 91/1992; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il ricorrente richiamava inoltre il successivo provvedimento della Corte d’appello di Genova del 23 settembre 2022, di rescissione della sentenza di condanna, sostenendone la rilevanza ai fini dell’illegittimità del diniego.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un’ampia discrezionalità amministrativa e come atto di alta amministrazione, non riconducibile a un diritto automatico dello straniero in presenza del requisito della residenza decennale. La valutazione deve considerare l’integrazione sociale, lavorativa, economica e familiare del richiedente, nonché l’irreprensibilità della condotta e l’idoneità all’assunzione dei doveri connessi allo status civitatis. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica estrinseca del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice a quella dell’amministrazione. Nel caso concreto, la condanna per appropriazione indebita, punita con la reclusione da due a cinque anni, è stata ritenuta idonea a fondare un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Il diniego, sebbene sinteticamente motivato, è stato ritenuto sufficiente e immune da travisamento, illogicità o irragionevolezza. La successiva rescissione della sentenza di condanna, intervenuta dopo l’adozione e la notificazione del diniego, non incide sulla legittimità dell’atto, da valutare secondo il principio tempus regit actum, ferma la possibilità di presentare una richiesta di riesame. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Il requisito della residenza decennale costituisce presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione è oggetto di ampia valutazione discrezionale sull’integrazione del richiedente e sulla sua idoneità ad assumere i doveri derivanti dallo status civitatis.
art. 5 l. 91/1992
La gravità della condanna riportata dal richiedente, in quanto automaticamente ostativa alla cittadinanza per matrimonio, è stata ritenuta a fortiori idonea a precludere la concessione della cittadinanza per naturalizzazione.
art. 6 l. 91/1992
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice ha ritenuto infondate le relative censure senza enunciare una specifica interpretazione autonoma.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, pur in forma sintetica, poiché fondato sulla condanna penale e idoneo a rendere comprensibile il giudizio negativo sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente.
art. 646 c.p.
La condanna per appropriazione indebita è stata considerata fatto idoneo a sorreggere il giudizio prognostico negativo dell’amministrazione sulla futura integrazione del richiedente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La controversia è stata trattata all’udienza secondo il rito camerale previsto dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali relativi alla condanna penale.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, è esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce un diritto automatico dello straniero che abbia maturato il periodo minimo di residenza legale.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione l’amministrazione può considerare complessivamente l’integrazione sociale, lavorativa, economica e familiare del richiedente, nonché l’irreprensibilità della sua condotta e la sua idoneità ad assumere i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla concessione o sul diniego della cittadinanza per naturalizzazione resta estrinseco e non sostitutivo: sono verificabili il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, ma non il merito della prognosi amministrativa.
- Una condanna penale per appropriazione indebita, valutata in relazione alla sua gravità, può legittimamente fondare un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del richiedente, tale da giustificare il diniego della cittadinanza per naturalizzazione.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata in base alla situazione esistente al momento della sua adozione e notificazione; una successiva rescissione della sentenza di condanna costituisce sopravvenienza non incidente sulla legittimità originaria dell’atto, ferma la possibilità di chiedere il riesame della posizione.
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