Sentenza del 12/10/2017 n. 856 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Atti impugnabili - Autotutela - Diniego di autotutela -Impugnabilità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto non accoglibile: il diniego di autotutela non è autonomamente impugnabile quando riguarda un atto impositivo divenuto definitivo. L’esercizio dell’autotutela è infatti espressione di un potere discrezionale dell’Amministrazione e non può essere utilizzato per riaprire indirettamente i termini di contestazione dell’atto ormai definitivo o per ottenere una nuova pronuncia giudiziale su una pretesa già consolidata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il rifiuto dell’Amministrazione di annullare in autotutela un atto impositivo ormai divenuto definitivo. La questione riguardava la possibilità di impugnare autonomamente davanti al giudice tributario il diniego di autotutela, nonostante la definitività dell’atto originario.
Norme richiamate
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2870/2009
Ha affermato l’esclusione dell’autonoma impugnabilità del diniego di autotutela relativo a un atto impositivo definitivo, in ragione della discrezionalità dell’autotutela e della necessità di non rimettere in discussione rapporti ormai consolidati.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3698/2009
Conferma che il rifiuto di esercitare l’autotutela non costituisce un ordinario atto impositivo autonomamente impugnabile, soprattutto quando il contribuente mira sostanzialmente a contestare nuovamente un atto ormai definitivo.
Cassazione, sentenza n. 16097/2009
Ribadisce il principio secondo cui il diniego di autotutela non può essere utilizzato come strumento per eludere la definitività dell’atto impositivo e riaprire termini processuali ormai scaduti.
Massime di principio
- Un atto impositivo divenuto definitivo non può essere normalmente contestato indirettamente impugnando il successivo diniego di autotutela.
- L’autotutela è un potere discrezionale dell’Amministrazione e, di regola, il suo mancato esercizio non attribuisce al privato un diritto automatico all’annullamento dell’atto.
- Il diniego di autotutela non è autonomamente impugnabile quando il ricorso mira soltanto a rimettere in discussione il merito di una pretesa tributaria ormai consolidata.
- Il contribuente deve contestare l’atto impositivo nei termini ordinari; l’istanza di autotutela non sostituisce né riapre i termini per il ricorso.
- Eventuali eccezioni possono dipendere da circostanze particolari, come vizi propri del diniego o situazioni nelle quali l’Amministrazione eserciti effettivamente un nuovo potere impositivo, ma non è sufficiente allegare la mera illegittimità dell’atto definitivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 ott 2017Sentenza del 12/10/2017 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 12 ott 2017Sentenza del 12/10/2017 n. 245 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 12 ott 2017Sentenza del 12/10/2017 n. 394 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 12 ott 2017Sentenza del 12/10/2017 n. 397 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 12 ott 2017Sentenza del 12/10/2017 n. 527 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 12 ott 2017Sentenza del 12/10/2017 n. 590 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →