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Sentenza

Sentenza del 12/10/2017 n. 856 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Processo - Atti impugnabili - Autotutela - Diniego di autotutela -Impugnabilità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato ritenuto non accoglibile: il diniego di autotutela non è autonomamente impugnabile quando riguarda un atto impositivo divenuto definitivo. L’esercizio dell’autotutela è infatti espressione di un potere discrezionale dell’Amministrazione e non può essere utilizzato per riaprire indirettamente i termini di contestazione dell’atto ormai definitivo o per ottenere una nuova pronuncia giudiziale su una pretesa già consolidata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il rifiuto dell’Amministrazione di annullare in autotutela un atto impositivo ormai divenuto definitivo. La questione riguardava la possibilità di impugnare autonomamente davanti al giudice tributario il diniego di autotutela, nonostante la definitività dell’atto originario.

Norme richiamate

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2870/2009

    Ha affermato l’esclusione dell’autonoma impugnabilità del diniego di autotutela relativo a un atto impositivo definitivo, in ragione della discrezionalità dell’autotutela e della necessità di non rimettere in discussione rapporti ormai consolidati.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3698/2009

    Conferma che il rifiuto di esercitare l’autotutela non costituisce un ordinario atto impositivo autonomamente impugnabile, soprattutto quando il contribuente mira sostanzialmente a contestare nuovamente un atto ormai definitivo.

  • Cassazione, sentenza n. 16097/2009

    Ribadisce il principio secondo cui il diniego di autotutela non può essere utilizzato come strumento per eludere la definitività dell’atto impositivo e riaprire termini processuali ormai scaduti.

Massime di principio

  • Un atto impositivo divenuto definitivo non può essere normalmente contestato indirettamente impugnando il successivo diniego di autotutela.
  • L’autotutela è un potere discrezionale dell’Amministrazione e, di regola, il suo mancato esercizio non attribuisce al privato un diritto automatico all’annullamento dell’atto.
  • Il diniego di autotutela non è autonomamente impugnabile quando il ricorso mira soltanto a rimettere in discussione il merito di una pretesa tributaria ormai consolidata.
  • Il contribuente deve contestare l’atto impositivo nei termini ordinari; l’istanza di autotutela non sostituisce né riapre i termini per il ricorso.
  • Eventuali eccezioni possono dipendere da circostanze particolari, come vizi propri del diniego o situazioni nelle quali l’Amministrazione eserciti effettivamente un nuovo potere impositivo, ma non è sufficiente allegare la mera illegittimità dell’atto definitivo.

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