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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35174/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati dal G.I.P. per il reato di rapina aggravata (art. 628 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva vizi di motivazione (art. 273 c.p.p.), sostenendo incoerenze tra l'annotazione di servizio redatta nell'immediatezza e la denuncia presentata una settimana dopo, in particolare l'assenza nell'annotazione della sottrazione di 80 euro, critica che a suo avviso inciderebbe sulla sussistenza dell'elemento materiale della rapina e imporrebbe comunque la diversa qualificazione del fatto come minaccia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvono in una diversa valutazione dei fatti e del materiale probatorio, materie riservate al giudice di merito, e non abbiano denunciato specifiche violazioni di norme né la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e dei principi di diritto. Il tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato il richiamo sia all'annotazione di servizio sia alla denuncia successiva, valutando coerentemente le osservazioni difensive sulla cifra sottratta. Perciò il sindacato di legittimità non ha potuto sostituirsi al giudice di merito. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma qualificante il reato contestato (rapina aggravata). La Corte ha dato per corretta la qualificazione giuridica adottata dal giudice di merito alla luce degli elementi emersi.

  • art. 273 c.p.p.

    Riferito allo standard probatorio dei 'gravi indizi di colpevolezza'. La Corte ha richiamato che la verifica sulla loro sussistenza in sede di cassazione è ammessa solo se la censura denuncia specifiche violazioni di legge o una manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione dei fatti.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma relativa alle esigenze cautelari. La sentenza ribadisce che la valutazione delle esigenze cautelari è rimessa al giudice di merito e il controllo di legittimità è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle somme a favore della cassa delle ammende per i ricorsi irresponsabilmente o colposamente infondati. È stata applicata per disporre il versamento di €3.000 da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta il peso degli indizi: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Per ottenere l'ammissione di un ricorso sulle misure cautelari è necessario indicare specifiche violazioni di norme o dimostrare la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione in termini precisi e puntuali.
  • Differenze tra annotazioni di servizio redatte nell'immediatezza e denuncia successiva possono essere legittimamente valutate e armonizzate dal giudice di merito; non costituiscono automaticamente motivo di annullamento salvo che emergano incongruenze manifeste che rendano il provvedimento illogico o incompatibile con altri atti del processo.
  • La qualificazione giuridica attribuita ai fatti (es. rapina vs minaccia) in sede cautelare è sindacabile in cassazione solo se la motivazione contiene errori di diritto o palese illogicità, non quando si propone semplicemente una diversa interpretazione dei dati probatori.
  • Chi propone ricorso per cassazione in materia cautelare deve curare la precisione delle censure: vaghe o generiche contestazioni motivazionali possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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