Cassazione Civile, Ordinanza n. 01871/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un cliente aveva opposto un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di compensi professionali dovuti a un’avvocata per l’assistenza prestata in un precedente giudizio di cognizione, nella relativa fase esecutiva e in un distinto giudizio possessorio. Contestava in particolare i criteri di quantificazione del compenso e, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni che assumeva di aver subito per effetto di una difesa professionale non corretta. Il Tribunale, mutato il rito, revocava il decreto ingiuntivo ma condannava comunque l’opponente al pagamento di una somma inferiore a titolo di compenso professionale e rigettava la domanda risarcitoria. In cassazione il ricorrente principale articolava quattro motivi, tutti imperniati sulla pretesa nullità o illogicità della motivazione dell’ordinanza di merito: nei primi due sosteneva che il giudice avesse erroneamente considerato una "riserva" di quantificazione del danno in un precedente giudizio, deducendo un omesso esame di un fatto decisivo; nei successivi due censurava il ragionamento del Tribunale circa la non cristallizzazione del danno e la necessità di verificare se gli importi a titolo di mantenimento fossero stati effettivamente corrisposti. La controparte resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato all’eventuale accoglimento di quello principale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che le doglianze non coglievano il contenuto effettivo delle conclusioni rilevanti nel precedente giudizio e che la comparsa conclusionale non può modificare o scardinare il petitum già precisato nelle conclusioni; i motivi erano quindi, in sostanza, un’erronea critica alla ricostruzione del contenuto della difesa, non un vizio motivazionale. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di specificità ed eccentricità rispetto alle rubriches; entrambi fondavano la censura su estrapolazioni da una diversa sentenza e non spiegavano adeguatamente quando e come quei fatti fossero stati introdotti e contestati nel giudizio di merito. Poiché il ricorso principale è stato respinto, il ricorso incidentale, proposto in via condizionata, è rimasto assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi sono stati scrutinati distinguendo tra deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e deduzione di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che, nei casi di specie, le censure non integrassero validamente tali vizi.
art. 132 c.p.c.
La Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente o inesistente, rilevando che le doglianze erano in realtà dirette contro la ricostruzione del contenuto delle difese e non contro un effettivo difetto grafico o logico della motivazione.
art. 14 d.lgs. 150/2011
Il Tribunale ha mutato il rito da ordinario a sommario nell’ambito della controversia relativa ai compensi professionali.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato quale base del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di motivazione apparente o inesistente non può essere usata per contestare surrettiziamente la valutazione del contenuto degli atti o la ricostruzione delle difese compiute dal giudice di merito.
- Ai fini della censura di un precedente giudizio, rilevano le conclusioni formalmente precisate e non la comparsa conclusionale, che non può modificare né rinunciare al petitum già definitivamente formulato.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e coerente con la rubrica: estrapolazioni da altri procedimenti, prive di adeguata contestualizzazione e non sorrette da un chiaro aggancio al decisum, sono inammissibili.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il ricorrente ripropone, sotto diversa veste, la medesima critica già svolta con un motivo di nullità della motivazione.
- La contestazione del danno da responsabilità professionale richiede di dimostrare in modo puntuale sia l’esistenza del pregiudizio sia il nesso con la condotta asseritamente negligente; in difetto di allegazioni e prove specifiche, la censura non supera il vaglio di ammissibilità o infondatezza.
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