Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40919/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che le doglianze non erano consentite in sede di legittimità perché generiche e sostanzialmente reiterative di questioni già decise nei gradi di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente. Dal testo emerge che la difesa sosteneva, in sostanza, la finalizzazione lecita della sostanza detenuta e la non riconducibilità della condotta all'ipotesi di cui all'art. 5 TUS; la Corte di cassazione rileva però che i motivi erano formulati con marcata genericità e risultavano meramente riproduttivi di censure già dedotte in appello, già esaminate e respinte con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le emergenze processuali e immune da manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 5 TUS

    Richiamato come parametro della qualificazione della condotta relativa alla detenzione della sostanza; la Corte osserva che la censura difensiva sulla non riconducibilità della condotta a tale ipotesi era già stata esaminata e disattesa dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di censure già dedotte e respinte nei gradi di merito, soprattutto quando siano formulate in modo generico.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito della responsabilità penale se la sentenza impugnata ha già affrontato con argomentazioni coerenti, puntuali e non illogiche le doglianze difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.