Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 424/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 2.2.2023, notificata il 20.2.2023, della Ripartizione pianificazione programmi e infrastrutture del Comune di Bisceglie, avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo sull'area antistante i locali di piano terra in cui viene svolta attività di esposizione e vendita di abbigliamento, con accesso da via -OMISSIS-; - del verbale di sopralluogo, effettuato il 17.11.2022, redatto dalla P.M. e dal personale tecnico del SUAP; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a due tensostrutture, due manufatti e una veranda realizzati senza titolo abilitativo, nonché verbale di sopralluogo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo un unico motivo articolato in plurime censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 42 Cost., della l. n. 241/1990, del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 26 delle NTA del PRG e dell’art. 21.7 del regolamento edilizio comunale, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, tutela dell’affidamento e buona fede. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, genericità, indeterminatezza, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha contestato l’identificazione e la qualificazione delle opere, sostenendo che la veranda, i due manufatti e le due tensostrutture fossero elementi di arredo, tende, pergotende o coperture leggere amovibili, realizzabili in edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e del punto 50 del glossario dell’edilizia libera, oppure opere pertinenziali o interventi soggetti a SCIA/CILA, con conseguente inapplicabilità della demolizione e, al più, applicabilità di una sanzione pecuniaria. La ricorrente ha altresì contestato la mancata considerazione della temporaneità e dell’assenza di stabile trasformazione del territorio. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo che le opere fossero abusive perché realizzate senza titolo abilitativo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla veranda, ha ritenuto attendibili e sufficientemente specifiche la descrizione contenuta nell’ordinanza e le risultanze fotografiche. L’opera, costituita da struttura metallica, copertura in plexiglass e infissi perimetrali in alluminio e vetro, non è stata qualificata come semplice elemento di arredo, tenda, pergotenda o copertura leggera, né come pertinenza ai sensi dell’art. 27.3 del regolamento edilizio comunale, poiché non ricorrevano le condizioni cumulative previste dalla disposizione, tra cui l’assenza di accesso esclusivo dalla pubblica via, la non permanente trasformazione del territorio e il rispetto del decoro del bene principale. Il Collegio ha ritenuto che la veranda determinasse una variazione planivolumetrica e architettonica, aggregando un locale autonomamente utilizzabile all’organismo edilizio preesistente e modificandone sagoma, volume e superficie; ne consegue la necessità del permesso di costruire e l’inapplicabilità della prospettata edilizia libera, SCIA o CILA. Quanto ai due manufatti e alle due tensostrutture, il TAR ha valorizzato il dato decisivo, non contestato, della loro collocazione in area classificata come “Verde Privato” dall’art. 26 delle NTA del PRG. Tale disciplina mantiene le aree libere e a verde e vieta l’edificazione, salvo specifiche costruzioni di limitata cubatura destinate al servizio delle residenze limitrofe. Le opere in esame, invece, erano destinate all’esposizione e vendita di abbigliamento e non a esigenze residenziali; risultavano quindi abusive ex se, indipendentemente dalla loro qualificazione come pergotende, pertinenze, opere temporanee o interventi soggetti a SCIA. Questa ragione ha assorbito le ulteriori censure sulla natura pertinenziale, sulla temporaneità e sulla sanzione applicabile. È stata inoltre respinta la richiesta di un ulteriore rinvio, poiché non ricorrevano casi eccezionali ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.: erano già stati concessi precedenti rinvii senza esito e il procedimento relativo al trasferimento dell’attività commerciale era giuridicamente irrilevante e non dimostrava l’effettiva rimozione delle opere. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    In assenza di casi eccezionali non può essere disposto, su istanza di parte, un ulteriore rinvio della trattazione; il Collegio ha valorizzato anche la reiterazione dei rinvii e l’irrilevanza del diverso procedimento amministrativo invocato.

  • art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. n. 380/2001

    elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile a opere che, per caratteristiche strutturali e funzionali, realizzano un organismo edilizio o una trasformazione stabile e non costituiscono semplici elementi di arredo.

  • art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001

    gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale

    La qualificazione pertinenziale non esclude il permesso di costruire quando ricorrono le condizioni previste dalla norma o quando la disciplina urbanistica qualifica l’intervento come nuova costruzione.

  • art. 26 delle NTA del PRG del Comune di Bisceglie

    le aree [...] debbano essere tenute libere e a verde [...] ed in esse è vietata l'edificazione, salvo che per costruzioni di chioschi, portinerie od altri piccoli locali accessori a servizio delle residenze limitrofe e sempre di cubatura tale da non superare 0,03 mc/mq. calcolata sulla zona di verde privato

    La disciplina dell’area a verde privato vieta l’edificazione e consente soltanto specifiche costruzioni accessorie al servizio delle residenze limitrofe; opere destinate all’attività commerciale risultano abusive per la loro stessa collocazione e destinazione.

  • art. 27.3 del regolamento edilizio comunale

    non devono avere accesso esclusivo dalla pubblica via; non devono costituire trasformazione permanente del territorio; devono essere realizzati e collocati in modo da non pregiudicare il decoro del bene principale rispettandone le caratteristiche estetiche

    La qualificazione di un intervento come pertinenza richiede il rispetto cumulativo delle condizioni regolamentari; nel caso concreto tali condizioni non ricorrevano.

Massime di principio

  • Un’opera qualificabile come veranda, costituita da struttura metallica, copertura e chiusure perimetrali e idonea a creare un locale autonomamente utilizzabile, determina una variazione di sagoma, volume e superficie dell’edificio e necessita del preventivo permesso di costruire; non può essere ricondotta alla categoria delle tende, pergotende o coperture leggere di arredo soggette a edilizia libera, SCIA o CILA.
  • La qualificazione di un manufatto come pertinenza edilizia non dipende soltanto dalle sue dimensioni o dalla funzione accessoria, ma richiede il rispetto delle condizioni cumulative stabilite dalla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile, incluse quelle relative all’accesso, alla permanenza della trasformazione territoriale e al decoro del bene principale.
  • Quando un’area è urbanisticamente destinata a verde privato e la relativa disciplina vieta l’edificazione, consentendo solo limitate costruzioni accessorie al servizio delle residenze limitrofe, opere destinate all’esercizio di un’attività commerciale sono abusive per la loro stessa collocazione e destinazione, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come pergotende, pertinenze o strutture temporanee.
  • La sopravvenuta prospettiva di trasferire un’attività commerciale in altra struttura non giustifica il rinvio della decisione quando non dimostra l’effettiva rimozione delle opere impugnate, il procedimento amministrativo invocato è autonomo e irrilevante rispetto alla controversia e sono già stati concessi precedenti rinvii senza esito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.