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Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’accertamento ex art. 116 c.p.a e art. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso e conseguente condanna ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia di detti documenti.

Giustizia amministrativa202400847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: mancata ostensione del modello “RetrPens” richiesto con istanza di accesso documentale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta all’INPS il 6 maggio 2024, relativa alla propria posizione pensionistica, e la condanna dell’Istituto al rilascio dei documenti. L’INPS aveva trasmesso alcuni documenti, tra cui il modello TE08, ma non il modello “RetrPens”. La ricorrente ha dedotto che la mancata ostensione le impediva di conoscere i dati necessari per verificare la regolarità della propria posizione pensionistica e tutelare i propri diritti. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso, sostenendo di avere già osteso i documenti esistenti e precisando che il modello “RetrPens”, risalente alla liquidazione originaria della pensione, non era più fisicamente presente negli archivi. Ha inoltre sostenuto che la verifica dell’importo pensionistico e della posizione previdenziale fosse possibile attraverso la documentazione relativa alla liquidazione e alle successive ricostituzioni della pensione.

La decisione

Il TAR ha rilevato che l’interesse all’accesso residuava esclusivamente rispetto al modello “RetrPens”, poiché gli altri documenti, compresi i modelli TE08, risultavano già disponibili e depositati in giudizio. Il Collegio ha ritenuto che, al momento della proposizione del ricorso, sussistesse un interesse concreto all’ostensione, non essendo comprensibile dalla documentazione prodotta quale fosse l’effettiva base previdenziale determinativa dell’importo pensionistico. Ha inoltre osservato che l’INPS non aveva comunicato all’interessata, prima del giudizio, l’asserita indisponibilità materiale del documento. L’interesse è quindi venuto meno soltanto durante il processo, a seguito delle difese dell’Istituto, che hanno rappresentato per la prima volta l’inesistenza fisica del documento negli archivi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche considerando che la ricorrente, dopo l’introduzione del giudizio, non lo aveva ulteriormente coltivato mediante il deposito di memoria. Le spese sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    per l’accertamento ... del diritto di accesso

    Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • artt. 22 e seguenti l. 241/1990

    Costituiscono la base normativa del diritto di accesso documentale invocato dalla ricorrente.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla condotta processuale della parte che, dopo avere introdotto il giudizio, non lo ha ulteriormente coltivato.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato per il deposito della memoria successiva all’introduzione del giudizio, non effettuato dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso, l’interesse alla decisione deve sussistere al momento della proposizione del ricorso; se l’amministrazione rappresenta soltanto in giudizio l’inesistenza o l’indisponibilità del documento richiesto, il venir meno dell’interesse si verifica durante il processo e comporta l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La mera disponibilità di documenti relativi alla medesima posizione amministrativa non esclude l’interesse all’accesso a un ulteriore documento quando la documentazione già ostesa non consenta di comprendere l’effettiva base dei dati o del provvedimento oggetto di verifica.
  • L’amministrazione che non può ostendere il documento richiesto deve rappresentare tale circostanza all’interessato in sede procedimentale; la sua deduzione per la prima volta nel giudizio può determinare la sopravvenuta carenza di interesse soltanto a partire da tale momento processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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