Cassazione Civile, Ordinanza n. 37441/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratori)
La controversia
La lite nasce dall'azione proposta da un creditore sociale ai sensi dell'art. 2394, comma 2, c.c. contro alcuni ex amministratori di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese. Il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale della società era divenuta oggettivamente percepibile, e che tale insufficienza fosse già emersa prima del 31 dicembre 2007, anche alla luce del bilancio 2005 e del rapporto tra attivo sociale e debiti, incluso il credito vantato dal ricorrente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il creditore deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2394, comma 2, c.c. e dell'art. 2476, comma 6, c.c., sostenendo che l'insufficienza patrimoniale dovesse essere desunta esclusivamente dai crediti e debiti iscritti a bilancio e che la relativa conoscibilità dovesse risultare da tali dati contabili, non da crediti solo astrattamente esistenti o accertati giudizialmente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità per errata indicazione della sentenza impugnata, ma ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile per più ragioni concorrenti: era contrario a un orientamento già consolidato quello secondo cui l'insufficienza patrimoniale deve necessariamente emergere solo dal bilancio; la censura non risultava adeguatamente prospettata nei gradi di merito; non aggrediva una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè il rilievo che il confronto tra attivo e passivo andasse effettuato in relazione all'epoca in cui il credito era stato originariamente fatto valere per l'importo maggiore; inoltre, ai fini dell'azione ex art. 2394 c.c., non era decisivo il solo ammontare del credito del singolo attore, occorrendo invece dimostrare la complessiva perdita della garanzia patrimoniale generica. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2394, comma 2, c.c.
L'azione dei creditori sociali contro gli amministratori è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale della società diviene conoscibile; l'azione presuppone la perdita della garanzia patrimoniale generica, non il semplice mancato pagamento di un singolo credito.
art. 2476, comma 6, c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma in collegamento con la responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel motivo di ricorso.
art. 366, n. 2, c.p.c.
L'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non determina inammissibilità se la decisione è comunque inequivocabilmente individuabile dal destinatario del ricorso.
art. 366, n. 3, c.p.c.
La questione prospettata in cassazione deve risultare già ricavabile dall'esposizione sommaria dei fatti e dal percorso difensivo nei gradi di merito.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con un principio di diritto già consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Rilevato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'azione dei creditori sociali contro gli amministratori presuppone la prova dell'insufficienza patrimoniale complessiva della società, intesa come eccedenza delle passività sulle attività, e non il mero inadempimento verso un singolo creditore.
- Il termine di prescrizione dell'azione decorre dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale diventa oggettivamente conoscibile, e tale conoscibilità può risultare anche da fatti diversi dal bilancio approvato, non essendo il bilancio l'unica fonte rilevante.
- In cassazione non basta contestare una sola delle rationes decidendi della sentenza impugnata: l'impugnazione è inammissibile se resta intatta anche una motivazione autonoma idonea da sola a sorreggere il decisum.
- La censura di violazione di legge deve confrontarsi con il principio applicato dal giudice di merito e con gli elementi di fatto decisivi già emersi nel processo; non è ammissibile introdurre per la prima volta una diversa ricostruzione fattuale non dedotta nei gradi precedenti.
- Un errore materiale nell'indicazione del numero della sentenza impugnata non comporta inammissibilità del ricorso se la decisione è comunque univocamente individuabile dalla controparte.
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