Sentenza del 25/02/2015 n. 3751 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento IRPEF relativo al 1996. L'accertamento nei confronti del socio derivava da un precedente accertamento ai fini ILOR effettuato nei confronti della società. Il primo motivo riguardava la mancata partecipazione al giudizio della società e degli altri soci, che, trattandosi di accertamento unitario relativo a una società di persone, erano litisconsorti necessari. Il secondo motivo riguardava un vizio di motivazione, ma è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci. Ha cassato la sentenza impugnata e anche la sentenza di primo grado, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli affinché decida nuovamente previa partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Non è stata quindi definita nel merito la legittimità dell'accertamento IRPEF. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1936, art. 5
unitarietà dell'accertamento ... e conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi
Nelle società di persone, il reddito accertato a carico della società viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alla loro partecipazione agli utili. L'accertamento societario e quello dei soci costituiscono quindi un procedimento unitario, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
Principio del litisconsorzio necessario nelle controversie relative a società di persone
tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento
Quando la controversia riguarda elementi comuni dell'accertamento societario, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci interessati. La mancata partecipazione anche di uno solo determina la nullità assoluta del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 14815 del 2008
La pronuncia afferma il principio secondo cui gli accertamenti relativi a società di persone e soci comportano, di regola, un litisconsorzio necessario originario.
Cassazione, Sezione Tributaria, nn. 25954, 25931 e 25929 del 2010
Le pronunce confermano che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali riguardanti il reddito di una società di persone, l'impugnazione dell'accertamento deve normalmente coinvolgere congiuntamente la società e tutti i soci destinatari dell'imputazione del reddito.
- Se la causa viene decisa senza la partecipazione di uno o più litisconsorti necessari, l'intero processo è nullo e deve essere rinnovato davanti al giudice di primo grado previa integrazione del contraddittorio.
- La nullità per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari può essere rilevata d'ufficio in qualunque fase del giudizio, anche dalla Corte di cassazione.
- L'annullamento dell'accertamento societario può incidere sugli accertamenti conseguenti emessi nei confronti dei soci, ma la questione deve essere esaminata in un unico processo con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
- La decisione descritta non stabilisce se l'accertamento fiscale fosse sostanzialmente corretto o errato: si limita a rilevare un vizio processuale e dispone la rinnovazione del giudizio.
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