Sentenza n. 6669/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 5290/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. De Ioris, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 9228/2022, pubblicata in data 23/05/2023, notificata in data 29/07/2023, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera e al pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla ricostruzione della carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL del Comparto Scuola 2011. La sentenza aveva imposto all'Amministrazione di effettuare una nuova ricostruzione della carriera, inquadrando la dipendente, dal 1° settembre 2017, nella fascia stipendiale 3-8 anni, nonché di corrispondere Euro 3.564,39 a titolo di differenze retributive, oltre ai ratei di tredicesima mensilità e alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e ha chiesto, oltre all'esecuzione del giudicato, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il Ministero non aveva eccepito l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dal titolo giudiziale e non aveva fornito alcuna giustificazione dell'inerzia. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere all'esecuzione entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. È stata altresì accolta la domanda di penalità di mora, considerato il significativo ritardo del Ministero: l'astreinte decorrerà soltanto dall'eventuale inottemperanza ai termini fissati nel dispositivo ed è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.200,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità è stata individuata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e resa operativa dall'eventuale inosservanza dei termini assegnati.
art. 2, commi 2-3 CCNL Comparto Scuola 2011
È stata individuata dalla sentenza del giudice del lavoro quale base per la ricostruzione della carriera della dipendente secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola 2006/2009.
D.M. 55/2014
Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, con riferimento ai parametri previsti per l'esecuzione mobiliare.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora l'Amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti da un giudicato e non giustifichi l'inerzia, il giudice deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere accolta anche in presenza di un ritardo già maturato, ma può essere resa decorrente dall'eventuale futura inosservanza dei termini specificamente fissati dal giudice per l'esecuzione.
- Nell'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto obblighi di ricostruzione della carriera e pagamento di differenze retributive, il giudice può determinare l'astreinte in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →