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Sentenza

Sentenza del 05/10/2022 n. 28973 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava tre avvisi dell'Agenzia delle Entrate che riqualificavano l'atto del 28 agosto 2009 come trasferimento di singoli beni (non come conferimento di azienda) e chiedevano maggiori imposte: 1) imposta suppletiva di registro (aliquota 7% invece del 4% dichiarato); 2) imposte ipotecarie e catastali maggiori; 3) rettifica del valore dichiarato. La società sosteneva che una sentenza della CTP di Foggia (n. 31/6/2012) aveva già qualificato l'atto come conferimento di azienda e che quel giudicato esterno doveva precludere le pretese dell'Amministrazione anche nei giudizi relativi all'imposta complementare di registro e alle imposte ipotecarie e catastali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale della società contribuente, ritenendo che il giudicato esterno formatosi con la sentenza della CTP (qualificazione dell'atto come conferimento di azienda) sia opponibile anche nei giudizi inerenti all'imposta complementare di registro e alle imposte ipotecarie e catastali, poiché la determinazione della base imponibile di tali tributi è disciplinata in modo unitario (D.P.R. 131/1986 e D.Lgs. 347/1990). Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto i ricorsi originari della contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico imposte di registro)

    Tariffa, Parte Prima, art. 4, lett. a, n. 3; artt. 43, 50, 51, 52, 53

    La Corte ha richiamato la disciplina della tariffa e delle imposte di registro per affermare che la qualificazione giuridica dell'atto (conferimento di azienda) rileva ai fini della misura e della base imponibile dell'imposta di registro e, per vincolo normativo, influisce sulla determinazione delle imposte ipotecarie e catastali quando le basi imponibili sono unite dalla legge.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990

    art. 2, commi 1 e 2; art. 10, comma 1 (con riferimento al comma 3 per le eccezioni)

    Secondo la Corte, il D.Lgs. 347/1990 stabilisce che, salvo eccezioni, la base imponibile per le trascrizioni e volture (imposte ipotecarie e catastali) è commisurata alla base determinata ai fini dell'imposta di registro: ciò giustifica l'efficacia estensiva del giudicato relativo alla qualificazione dell'atto.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato come fondamento civile dell'autorità del giudicato esterno: una volta formatosi il giudicato su un punto decisivo, esso preclude la rinnovazione della questione tra le stesse parti.

  • art. 111 Cost. e art. 24 Cost.

    I principi costituzionali invocati (giusto processo e diritto di difesa) supportano l'esigenza di stabilità e certezza delle decisioni giudiziarie e la tutela del giudicato, specie quando l'elemento accertato è stabile e incide sulla determinazione di tributi connessi.

  • artt. 360, 324, 370 e 371 c.p.c.

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 324 c.p.c.; artt. 370-371 c.p.c. (regole di notificazione e unità dell'impugnazione)

    Art. 360 è la norma di disciplina dei motivi di cassazione, art. 324 riguarda gli effetti del giudicato; le norme sulla notificazione e sull'unità dell'impugnazione sono state utilizzate per qualificare il ricorso dell'Agenzia come incidentale e per descrivere i limiti procedurali all'impugnazione concorrente.

  • L. Fall. art. 43 e D.Lgs. n. 5/2006, art. 41

    l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo (testo richiamato dalla parte)

    La Corte ha ricordato che l'apertura del fallimento non interrompe il processo di legittimità (cfr. giurisprudenza di legittimità), per cui la domanda di interruzione per fallimento avanzata dalla contribuente è stata rigettata.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi sulla qualificazione giuridica di un negozio (es. conferimento di azienda vs trasferimento di singoli beni) è opponibile nei giudizi tra le stesse parti anche se aventi ad oggetto tributi diversi, quando la determinazione della base imponibile di tali tributi è normativamente unificata (es. imposta di registro e imposte ipotecarie/catastali).
  • Perché il giudicato si estenda è necessario che si tratti dello stesso punto decisivo: stessa fattispecie di fatto e stessa qualificazione giuridica che incidono in modo stabile sulla determinazione del tributo; elementi transitori o specifici del periodo d'imposta potrebbero non essere estensibili.
  • Nei casi in cui i tributi siano strutturalmente diversi e disciplinati da regole distinte (es. IVA vs imposte sui redditi), l'efficacia estensiva del giudicato è più limitata e potrebbe non impedire la rinnovazione della questione in un diverso giudizio tributario.
  • Proceduralmente, l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo e le impugnazioni successive, notificate successivamente, assumono natura incidentale: attenzione ai termini e all'ordine di notifica.
  • L'intervento di fallimento non interrompe il giudizio di legittimità; pertanto il ricorso in Cassazione può proseguire anche se la parte contribuente è stata dichiarata fallita (salvo applicazioni diverse della normativa nuove e non retroattive).
  • Nell'analisi preventiva di casi analoghi, verificare sempre: (a) se le parti sono le stesse; (b) se la qualificazione giuridica dedotta è stabile nel tempo; (c) se le norme collegano la base imponibile dei diversi tributi (unità normativa); (d) se la questione è già stata decisa con sentenza passata in giudicato.

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