Sentenza n. 166/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 292/2025, pubblicata il 18.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, relativa al pagamento del bonus "carta del docente"
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 292/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. La pretesa riguardava il pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni indicati nella sentenza. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha effettuato il pagamento del beneficio, sicché la ricorrente ha insistito soltanto per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha comunque posto le spese a carico del Ministero, secondo la regola della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 600,00, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione di un importo pari al contributo unificato se effettivamente versato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la sopravvenienza intervenuta nel corso del giudizio soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento integrale intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, quando realizza pienamente la pretesa sostanziale fatta valere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo la regola della soccombenza.
- Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la notificazione della decisione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni costituisce un presupposto rilevante per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
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