Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 166/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 292/2025, pubblicata il 18.03.2025.

Giustizia amministrativa202501305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, relativa al pagamento del bonus "carta del docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 292/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. La pretesa riguardava il pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni indicati nella sentenza. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha effettuato il pagamento del beneficio, sicché la ricorrente ha insistito soltanto per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha comunque posto le spese a carico del Ministero, secondo la regola della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 600,00, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione di un importo pari al contributo unificato se effettivamente versato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la sopravvenienza intervenuta nel corso del giudizio soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento integrale intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, quando realizza pienamente la pretesa sostanziale fatta valere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo la regola della soccombenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la notificazione della decisione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni costituisce un presupposto rilevante per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.