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Sentenza

Sentenza del 13/02/2020 n. 3598 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società consolidante ha utilizzato in compensazione un'eccedenza Ires relativa all'anno d'imposta 2004 maturata in regime di consolidato per compensare un debito Irap. L'Ufficio ha disconosciuto la compensazione ritenendo che l'eccedenza fosse stata ceduta dalle società consolidate e che non risultasse indicata nella dichiarazione di gruppo secondo il D.P.R. n. 602/1973, art. 43-ter (mancata compilazione di quadro NI e rigo CM22). CTP e poi CTR avevano dato ragione alla società, ritenendo che l'eccedenza derivasse da acconti versati dalla stessa consolidante. L'Agenzia ha impugnato la sentenza in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la CTR non aveva adeguatamente motivato la conclusione che il credito provenisse esclusivamente da acconti della consolidante e che, se la cessione fosse avvenuta, avrebbe dovuto rispettarsi l'art. 43-ter.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (insufficiente motivazione circa la prova che l'eccedenza derivasse da acconti versati dalla consolidante), ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse eccessivamente generica e non consentisse il controllo del percorso logico, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 117-129

    Disciplina il consolidato nazionale: le società partecipanti compongono un'unica base imponibile risultante dalla somma algebrica dei redditi delle singole partecipanti; la consolidante presenta la dichiarazione del gruppo e liquidala l'imposta unica o l'eventuale eccedenza.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 122

    Attribuisce alla consolidante il compito di determinare il reddito complessivo globale e di gestire l'eventuale imposta dovuta o l'eccedenza rimborsabile/riportabile.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 43-ter

    "1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70. 2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze (si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed) è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione (stessa) gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. (3. Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.) 4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate (...)"

    La cessione intra-gruppo delle eccedenze d'imposta è efficace nei confronti dell'amministrazione solo se la società cedente indica nella dichiarazione gli estremi dei cessionari e gli importi; ciò vale anche con riferimento al soggetto consolidante quando è cessionario del credito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 37-bis

    Norma richiamata in materia di riscossione/compensazione; contestualmente rilevante nel quadro della disciplina della compensazione dei crediti d'imposta.

Massime di principio

  • Se una consolidante usa un'eccedenza Ires maturata in regime di consolidato per compensare altri tributi (es. Irap), è necessario chiarire l'origine dell'eccedenza: o proviene da acconti/versamenti effettuati dalla stessa consolidante oppure è derivata da cessioni dalle società consolidate.
  • Qualora l'eccedenza sia frutto di una cessione dalle consolidate, ai sensi dell'art. 43-ter DPR 602/1973 la cessione è efficace nei confronti dell'Amministrazione solo se indicata nella dichiarazione di gruppo con gli estremi dei cessionari e gli importi; l'assenza di tali indicazioni può legittimare il diniego della compensazione.
  • Il contribuente che sostiene che l'eccedenza derivi da propri versamenti ha l'onere di fornire prova documentale chiara e specifica (ricevute di pagamento, quietanze, distinta degli acconti, dichiarazioni integrative ove necessario); affermazioni generiche non sono sufficienti in sede di giudizio.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo dettagliato e coerente il percorso probatorio (in particolare quando valuta documentazione contabile): motivazione generica o meramente assertiva è vizio che può portare alla cassazione e al rinvio.
  • Prima di utilizzare compensazioni basate su crediti di gruppo, è consigliabile verificare la corretta compilazione dei quadri dichiarativi (e conservarne la prova) o, in caso di incertezza o difetti della modulistica, richiedere chiarimenti all'Amministrazione o procedere con dichiarazioni integrative per evitare contestazioni.

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