Ordinanza n. 223/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano di Assistenza Individuale che disponeva la dimissione della paziente e successiva nota di rigetto della richiesta di rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (amministratore di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, quale amministratore di sostegno della paziente, ha impugnato il Piano di Assistenza Individuale adottato dall’Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto di Agira, con il quale era stata disposta la dimissione della paziente, ritenuta clinicamente stabilizzata e suscettibile di presa in carico mediante assistenza domiciliare integrata di III livello, nonché la successiva nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna che aveva respinto la richiesta di rivalutazione del caso. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto della contestazione della legittimità degli atti sanitari e della richiesta di sospensione cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero un approfondimento nella sede di merito. In sede cautelare, tuttavia, ha effettuato il bilanciamento degli interessi contrapposti e ha ritenuto prevalente l’interesse della parte ricorrente al mantenimento della situazione esistente fino alla decisione di merito, considerando la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio lamentato. Ha quindi accolto l’istanza cautelare, confermando il decreto monocratico n. 161 del 27 maggio 2026, e ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati, senza pregiudicare ogni ulteriore questione di rito e di merito. La trattazione nel merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati in ragione della gravità e irreparabilità del pregiudizio e del bilanciamento degli interessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha imposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei soggetti interessati in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l’impugnazione riguarda decisioni sanitarie suscettibili di incidere significativamente sulla continuità assistenziale e sulle condizioni personali dell’interessato, il giudice può sospendere l’efficacia degli atti qualora ravvisi un pregiudizio grave e irreparabile e ritenga prevalente l’interesse al mantenimento della situazione esistente fino alla definizione del merito.
- L’accoglimento della domanda cautelare può essere disposto anche quando le questioni di legittimità prospettate necessitano di un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, purché il bilanciamento degli interessi e l’urgenza giustifichino la conservazione della situazione di fatto.
- La sospensione cautelare degli atti impugnati può essere concessa senza anticipare la decisione sulle questioni di rito e di merito, che restano impregiudicate per la fase di cognizione piena.
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