Sentenza n. 1425/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 19 febbraio 2025 di verifica di assoggettabilità a VIA per la modifica sostanziale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha dedotto l’inerzia della Provincia di Mantova rispetto all’istanza presentata il 19 febbraio 2025 ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 6 della l.r. Lombardia 5/2010, chiedendo l’accertamento del decorso del termine procedimentale e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche tramite commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. La Provincia ha giustificato il ritardo con l’assenza del personale amministrativo preposto e ha riferito di aver richiesto integrazioni documentali; ha inoltre segnalato una successiva istanza di variante presentata il 13 gennaio 2026.
La decisione
Nel corso del giudizio la Provincia ha comunicato di aver concluso il procedimento relativo all’istanza del 19 febbraio 2025 con un provvedimento di archiviazione e di aver definito favorevolmente il distinto procedimento avviato con l’istanza del 13 gennaio 2026, rilasciando l’autorizzazione n. 1118 del 3 agosto 2026 per la modifica non sostanziale del progetto. La ricorrente ha confermato la conclusione del procedimento originario e dichiarato cessato il proprio interesse alla decisione. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; spese compensate, in considerazione della volontà espressa dalle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Alla luce di quanto precede, la domanda azionata con il presente giudizio deve essere dichiarata improcedibile, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a., atteso il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione, come dalla medesima espressamente dichiarato in corso di causa.
Il ricorso diviene improcedibile quando, durante il giudizio, viene meno l’interesse della parte alla decisione e tale sopravvenuta carenza è espressamente dichiarata dalla ricorrente.
Massime di principio
- La sopravvenuta conclusione del procedimento amministrativo e la conseguente dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione determinano l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16771/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16772/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16773/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 2034/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16774/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5927/2026 - Napoli, Sezione 8
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →