Sentenza del 04/04/2016 n. 296 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
RISCOSSIONE - contributo unificato - invito al pagamento - notifica - termine - trenta giorni - natura perentoria - esclusione - luogo della notifica - difensore costituito solo per il primo grado - fattispecie - irrogazione delle sanzioni - colpa del contribuente - esclusione - sanzione irrogata - annullamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la sanzione sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza dell'invito al pagamento. L'invito era stato notificato circa tre anni dopo il deposito del ricorso e direttamente al difensore che lo aveva rappresentato soltanto nel giudizio di primo grado; per un disguido, il difensore non lo aveva trasmesso al contribuente. Di conseguenza, il contribuente non aveva potuto conoscere la pretesa e provvedere al pagamento del contributo senza sanzioni. La questione riguardava anche la natura del termine di trenta giorni previsto per la notifica dell'invito e la sussistenza della colpa necessaria per applicare la sanzione.
La decisione
La sanzione è stata annullata. Il termine di trenta giorni previsto per la notifica dell'invito al pagamento è stato ritenuto non perentorio, ma il ritardo particolarmente significativo, unito alla notifica a un difensore non più incaricato nel grado interessato, ha escluso la colpa del contribuente. Quest'ultimo aveva maturato un legittimo affidamento sulla regolarità dell'importo versato e non aveva avuto una concreta possibilità di conoscere la richiesta integrativa e adempiere tempestivamente.
Norme richiamate
Art. 248 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia)
Entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato, l'ufficio notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto.
Il termine di trenta giorni per la notifica dell'invito al pagamento non è perentorio, quindi la sua violazione non determina automaticamente l'inesistenza o l'illegittimità della pretesa. Tuttavia, un ritardo particolarmente grave e una notifica inidonea a rendere effettivamente conoscibile la richiesta possono escludere la colpa del contribuente e impedire l'applicazione della sanzione.
Massime di principio
- La mera tardività dell'invito al pagamento non fa necessariamente decadere l'amministrazione dalla pretesa, perché il termine di trenta giorni non è perentorio.
- Per applicare una sanzione deve comunque essere dimostrata la colpa del contribuente: se questi non ha avuto una concreta e ragionevole possibilità di conoscere l'invito e adempiere, la sanzione può essere annullata.
- La notifica a un difensore che non rappresenta più la parte nel grado o nella fase pertinente può non essere sufficiente a fondare la sanzione, soprattutto quando l'amministrazione conosce o avrebbe dovuto verificare l'ambito dell'incarico.
- Un ritardo pluriennale dell'amministrazione, combinato con una comunicazione non effettivamente portata a conoscenza del contribuente, può fondare un legittimo affidamento sulla regolarità del pagamento originario.
- In casi analoghi occorre distinguere tra l'obbligo principale di versare il contributo, che può restare dovuto, e la sanzione, che richiede una condotta colpevole e può essere esclusa per mancanza di effettiva conoscibilità della pretesa.
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