Sentenza n. 8602/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- in data 6 marzo 2025, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 1° dicembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della lege n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 3 della legge n. 241/1990, per difetto assoluto di motivazione circa le ragioni della ritenuta pericolosità per la sicurezza della Repubblica, nonché la violazione del diritto di difesa e del diritto di azione garantiti dagli artt. 24 e 113 Cost. e dagli artt. 6 e 13 CEDU. Il ricorrente contestava il riferimento ad asseriti elementi non meglio precisati comprovanti la propria pericolosità. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza interlocutoria, il Ministero ha depositato l'informativa degli organi di sicurezza posta a fondamento del diniego. Dall'informativa risultava che il ricorrente era emerso in ambito investigativo, anche internazionale, per la sospetta vicinanza a organizzazioni radicali islamiche.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori. Il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale, fondata sulla contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi incompatibili con la sicurezza della Repubblica. Il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell'informativa dei servizi di sicurezza è stato considerato motivazione per relationem sufficiente: il diniego deve consentire di comprendere l'iter logico seguito, ma non deve necessariamente riportare analiticamente tutte le fonti, i fatti accertati, le valutazioni interne o le modalità investigative, quando la loro divulgazione possa pregiudicare la sicurezza nazionale. Il carattere riservato delle informazioni giustifica inoltre l'assenza del preavviso di rigetto, poiché tali dati non sarebbero comunque ostensibili e la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il giudice ha attribuito particolare rilievo alle informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato, ritenendole attendibili in quanto fonti ufficiali; la mera negazione del ricorrente non è stata sufficiente a scalfirne il valore. La valutazione prognostica può considerare non soltanto fatti penalmente rilevanti, ma anche situazioni di prevenzione e di astratta pericolosità sociale, ai fini dell'accertamento della futura affidabilità e della piena adesione ai valori costituzionali. L'interesse alla naturalizzazione è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza nazionale, anche in ragione dell'irrevocabilità della cittadinanza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è subordinata a una valutazione dell'interesse pubblico, comprensiva dei profili inerenti alla sicurezza della Repubblica.
art. 3 l. 241/1990
Nel diniego fondato su ragioni di sicurezza nazionale è sufficiente una motivazione, anche per relationem, che renda comprensibile l'iter logico della decisione; non è necessario divulgare analiticamente tutte le fonti e i fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è dovuto, o comunque la relativa censura non è fondata, quando il diniego si basa su informazioni secretate non ostensibili e la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto modificare l'esito.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. 415/1998
Le informazioni secretate concernenti la sicurezza dello Stato sono sottratte all'ostensione; tale circostanza incide sulla portata dell'obbligo partecipativo e motivazionale.
art. 3 Cost.
La disposizione è richiamata dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una violazione nel diniego fondato su una valutazione non manifestamente illogica della pericolosità e dell'affidabilità del richiedente.
artt. 24 e 113 Cost.
Le garanzie di difesa e di tutela giurisdizionale non impongono la divulgazione di informazioni secretate quando ciò pregiudicherebbe la sicurezza nazionale.
artt. 6 e 13 CEDU
Le garanzie convenzionali invocate non sono state ritenute violate dal regime motivazionale e partecipativo attenuato applicato in presenza di informazioni riservate di sicurezza.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, l'interesse del richiedente è recessivo rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza nazionale e alla verifica della sua affidabilità futura e della piena adesione ai valori costituzionali.
- Il diniego di cittadinanza fondato su informazioni degli organi di sicurezza è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, quando consente di ricostruire l'iter logico della decisione; non è necessario riportare nel provvedimento tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, se la loro divulgazione può compromettere attività investigative o preventive.
- Il richiamo per relationem a un'informativa degli organi di sicurezza può costituire motivazione valida del diniego di naturalizzazione, anche se il contenuto dell'informativa non è riprodotto integralmente nel provvedimento.
- La valutazione di sicurezza ai fini della naturalizzazione può fondarsi non soltanto su condanne o fatti penalmente rilevanti, ma anche su elementi di prevenzione e su situazioni di astratta pericolosità sociale, attraverso una valutazione prognostica della personalità e della condotta di vita del richiedente.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni secretate e non ostensibili, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina illegittimità se la conoscenza degli elementi non avrebbe potuto essere assicurata e la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
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