Cassazione Penale, Sentenza n. 33104/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per il reato continuato di dichiarazione fraudolenta (uso di fatture per operazioni inesistenti) come legale rappresentante della E.MAC. COSTRUZIONI s.r.l. e aveva disposto la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000. I motivi di ricorso consistevano in: 1) censura sulla sussistenza dell'elemento oggettivo, per la presunta mancata acquisizione delle dichiarazioni annuali ai fini IRES e IVA e quindi mancanza di prova della consumazione del reato; 2) censura sull'elemento soggettivo, contestando la riconoscibilità del dolo (in particolare la qualificazione come dolo eventuale); 3) contestazione della misura della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (con riferimento all'entità dell'imposta evasa e a un precedente ormai estinto); 4) censura per il diniego della sospensione condizionale della pena nonostante elementi di pieno reinserimento sociale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valorizzato le risultanze degli atti di indagine, utilizzabili per effetto della scelta del rito abbreviato, dai quali emergeva in modo certo la presentazione delle dichiarazioni fiscali con l'inserimento delle fatture false. Ha confermato che, in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (finalità evasiva) è compatibile con il dolo eventuale e che, nella fattispecie, era presente prova sufficientemente univoca di sovrafatturazione anche per ammissione del MANTICELLO. Ha ritenuto inoltre legittime le valutazioni di merito sulla congruità della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sul rifiuto della sospensione condizionale, avendo la Corte territoriale considerato elementi favorevoli ma ritenendoli recessivi rispetto alla reiterazione del reato e al precedente. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; la pronuncia di confisca disposta in sede di appello rimane efficace.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
La confisca prevista dall'art. 12-bis, disposta in sede di appello, è stata ritenuta legittima e non contestata con successo in Cassazione; la Corte non ha annullato la misura patrimoniale imposta dalla Corte d'Appello.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il dolo specifico richiesto per la dichiarazione fraudolenta (la finalità evasiva) è compatibile con il dolo eventuale: l'accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione con fatture inesistenti comporti evasione è sufficiente per il diritto interno.
codice di procedura penale, art. 445, comma 2
La Corte ha richiamato l'indirizzo secondo cui la sentenza di applicazione della pena, equiparata a sentenza di condanna, può costituire precedente rilevante anche se il reato è poi estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2; tale precedente può influire sul diniego della sospensione condizionale della pena.
Massime di principio
- In sede di rito abbreviato le risultanze degli atti di indagine sono pienamente utilizzabili come prova della consumazione del reato; quindi la mancata trasmissione di copie dei modelli dichiarativi nel fascicolo non esclude la prova se gli atti d'indagine attestano la presentazione delle dichiarazioni.
- Per i reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti, il dolo specifico (finalità evasiva) può essere integrato anche dal dolo eventuale: è sufficiente che l'agente abbia accettato il rischio che l'uso delle fatture determini un'evasione.
- Le valutazioni sulla congruità della pena, sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla concessione della sospensione condizionale sono valutazioni di merito difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate e fondate su elementi concreti (reiterazione pluriennale del reato, entità dell'evasione, precedenti).
- Un precedente penale, anche se formalmente estinto per effetto di norme come l'art. 445 c.p.p., può essere considerato rilevante ai fini di decisioni su misure come la sospensione condizionale della pena.
- In contenziosi similari il difensore deve proporre censure concrete e circostanziate sulle risultanze investigative (ad esempio contestare specifiche prove di presentazione delle dichiarazioni) per rendere ammissibile e fondata la censura in Cassazione.
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