Sentenza del 23/03/2016 n. 5755 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Amministrazione finanziaria ha rinunciato al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in seguito alla precedente sentenza della Corte di cassazione. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione del diniego di rimborso dell’IVA assolta sulla vendita di un complesso immobiliare. L’Ufficio aveva qualificato l’operazione come cessione di un complesso aziendale, mentre la società sosteneva che si trattasse di una compravendita immobiliare. La questione era collegata a un precedente avviso di liquidazione, sul quale la Corte di cassazione, con sentenza n. 6719 del 2015, aveva già stabilito che l’operazione costituiva una compravendita immobiliare e non una cessione d’azienda.
Norme richiamate
Art. 378 c.p.c.
Memoria ex art. 378 c.p.c.
La norma è richiamata in relazione alla memoria depositata dalla società contribuente prima dell’udienza di decisione.
Sentenza della Corte di cassazione n. 6719 del 2015
La Corte ... ha respinto il ricorso dell’amministrazione ... affermando che di compravendita immobiliare si è trattato e non di cessione d’azienda
La precedente decisione ha qualificato l’operazione come compravendita immobiliare, escludendo la natura di cessione d’azienda; tale accertamento ha fatto venir meno l’interesse dell’Amministrazione alla prosecuzione del giudizio sul rimborso IVA.
Massime di principio
- Quando una controversia dipende da un’altra causa già definita con una decisione incompatibile con la posizione di una parte, può venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
- La rinuncia al ricorso da parte dell’Amministrazione, accompagnata dal venir meno dell’interesse alla decisione, può determinare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia piena sul merito della causa ancora pendente: il giudizio si chiude perché non esiste più una concreta controversia da decidere.
- Le spese possono essere compensate quando la definizione deriva da circostanze sopravvenute e dalle specifiche modalità con cui la controversia viene chiusa, senza una condanna della parte privata.
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