Sentenza n. 445/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento dell’intimazione di pagamento n. 11520259003414177000 in data 18 giugno 2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato al ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, della cartella di pagamento n. 11520180011629551000 asseritamente notificata in data 21 giugno 2018, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) in relazione alla campagna lattiera 2014, per un importo complessivo di € 87.939,97 inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento del 18 giugno 2025, con termine di cinque giorni, relativa a una cartella per prelievo supplementare sulle consegne di latte della campagna 2014/2015, per complessivi € 87.939,97
Esito
Favorevole al resistente (enti creditori e riscossore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di un'azienda agricola ha impugnato l'intimazione di pagamento emessa da ADER ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 per il pagamento della cartella notificata, secondo l'Amministrazione, il 21 giugno 2018, relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte della campagna 2014/2015. Ha dedotto: 1) difetto di motivazione, mancata allegazione della cartella e mancata indicazione della campagna lattiera, con conseguente lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; 2) genericità e indeterminatezza del calcolo degli interessi, in particolare moratori, e insufficienza della motivazione; 3) prescrizione del credito AGEA e tardività dell'intimazione rispetto alla notifica della cartella; 4) violazione di legge, anche unionale, carenza di istruttoria ed eccesso di potere; 5) nullità o annullabilità dell'iscrizione a ruolo per difetto di motivazione sui recuperi PAC effettuati da AGEA e per errata quantificazione del debito. In corso di causa il ricorrente ha inoltre chiesto più volte il rinvio in attesa della procedura di definizione transattiva prevista dall'art. 10-ter d.l. 69/2023, sostenendo che la composizione delle posizioni relative alle campagne 2007/2008 e 2008/2009 avrebbe potuto incidere sulla complessiva posizione debitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di ulteriore rinvio: l'art. 10-ter, comma 2, d.l. 69/2023 limita la definizione transattiva alle campagne dal 1995/1996 al 2008/2009, mentre la pretesa controversa riguarda la campagna 2014/2015. La procedura transattiva relativa a annualità pregresse e la possibile rateizzazione del debito non incidono quindi sull'interesse attuale alla decisione; il rinvio non è giustificato da esigenze concrete e rientra fuori dai casi eccezionali contemplati dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato respinto integralmente: il Collegio ha fatto rinvio alle ragioni della precedente sentenza del TAR n. 275/2023, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 2787/2025, che aveva già esaminato le medesime censure, riproposte pedissequamente, e dato conto della prova della notifica della cartella. Le spese sono state poste a carico del ricorrente per complessivi € 3.000,00, pari a € 1.000,00 per ciascuna delle tre parti resistenti, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni
L'intimazione contestata costituisce l'avviso che deve precedere l'espropriazione quando questa non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella.
art. 10-ter, comma 2, d.l. 69/2023
Il comma 2 limita, infatti, espressamente la possibilità di definizione transattiva delle posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari alle sole campagne lattiere relative ai periodi dal 1995/1996 al 2008/2009.
La definizione transattiva contemplata dalla disposizione riguarda esclusivamente le posizioni debitorie relative alle campagne lattiere comprese tra il 1995/1996 e il 2008/2009; non vi rientra il debito riferito alla campagna 2014/2015.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La richiesta di rinvio avanzata dal ricorrente non pare, in definitiva, sorretta da concrete e reali esigenze, ma meramente finalizzata alla soddisfazione di esigenze dilatorie e, in ogni caso, fuoriuscire dal novero di quei casi eccezionali, al ricorrere dei quali soli è possibile disporre il rinvio della trattazione della causa a mente dell’art. 73, comma 1-bis, del c.p.a..
Il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è consentito soltanto in casi eccezionali sorretti da esigenze concrete; non è giustificato da una procedura transattiva relativa a annualità diverse e inidonea a incidere direttamente sulla controversia.
Massime di principio
- La procedura di definizione transattiva dei debiti da prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario prevista dall'art. 10-ter, comma 2, d.l. 69/2023 è circoscritta alle campagne dal 1995/1996 al 2008/2009 e non comprende le pretese riferite a campagne successive.
- Non giustifica il rinvio della decisione giudiziale la pendenza di una procedura transattiva relativa a campagne diverse da quella oggetto del giudizio, quando tale procedura non può incidere direttamente sul debito controverso; la richiesta di rateizzazione, essendo proponibile in ogni tempo, non dimostra di per sé un interesse concreto al rinvio.
- La riproposizione di censure già esaminate in un precedente giudizio relativo alla stessa cartella, senza elementi nuovi, può essere respinta mediante rinvio alle ragioni della precedente decisione, quando questa abbia già scrutinato quelle doglianze e accertato la prova della notificazione della cartella.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1055/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5378/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →