Sentenza del 23/05/2019 n. 3197 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - MOTIVI SPECIFICI ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO SOCIETA' - AMMINISTRATORE DI FATTO PRIVO DI LEGITTIMAZIONE - OBBLIGO NOTIFICA - NON SUSSISTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione riguardava l'avviso di accertamento e, in particolare, la pretesa obbligatorietà di notificare l'atto societario anche all'amministratore di fatto. È stato inoltre contestato il maggior utile non contabilizzato (utile "in nero") attribuito alla società e poi rilevante nei confronti dei soci di fatto. Sul piano processuale, l'appello si limitava a riproporre le doglianze già formulate in primo grado, senza indicare specificamente le ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe stata ingiusta o errata.
La decisione
L'appello è stato ritenuto inammissibile perché privo di motivi specifici diretti a confutare la sentenza di primo grado. È stato inoltre affermato che l'avviso di accertamento indirizzato alla società non deve essere notificato anche all'amministratore di fatto, il quale non è legittimato a impugnare personalmente l'atto societario. Tuttavia, il socio di fatto destinatario di un proprio avviso di accertamento può contestare i presupposti fattuali e giuridici della pretesa fiscale, compreso il maggior utile "in nero" attribuito alla società, anche quando l'accertamento societario sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Norme richiamate
Norme processuali sull'appello tributario e sui motivi specifici di impugnazione
L'appellante deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente gli errori o le ragioni di ingiustizia della decisione. La mera riproposizione delle domande e delle doglianze di primo grado non è sufficiente e determina l'inammissibilità dell'appello.
Norme sulla legittimazione e sulla notifica dell'avviso di accertamento societario
L'avviso di accertamento intestato alla società deve essere notificato alla società secondo le regole proprie della sua rappresentanza, ma non anche all'amministratore di fatto in proprio, se questi non ha una autonoma legittimazione a impugnare l'atto societario.
Norme sull'accertamento del reddito dei soci di fatto e sulla distribuzione degli utili extracontabili
Il socio di fatto destinatario di un avviso personale conserva il diritto di contestare l'esistenza e l'ammontare del maggior utile attribuito alla società, nonché il collegamento tra tale utile e la propria posizione fiscale, anche se l'accertamento societario è divenuto definitivo.
Massime di principio
- In appello tributario non basta ripetere quanto sostenuto in primo grado: occorre criticare puntualmente la sentenza impugnata, indicando quali passaggi siano errati e perché.
- L'amministratore di fatto non diventa automaticamente il destinatario personale dell'avviso di accertamento intestato alla società e, di regola, non può impugnarlo in proprio solo in ragione del ruolo di fatto svolto.
- La definitività dell'accertamento societario non impedisce necessariamente al socio destinatario di un distinto avviso personale di contestare i presupposti della pretesa nei suoi confronti, inclusa la quantificazione degli utili extracontabili.
- La posizione della società e quella del socio devono essere esaminate separatamente: la mancata impugnazione dell'atto societario può produrre effetti nei confronti della società, ma non elimina automaticamente il diritto di difesa del socio nel proprio giudizio.
- Per evitare l'inammissibilità, ogni atto di appello dovrebbe contenere una critica concreta alla motivazione della sentenza, con riferimento ai fatti, alle prove e alle norme ritenuti erroneamente valutati.
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