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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1123

Regolamento (UE) 2026/1123 della Commissione, del 26 maggio 2026, che stabilisce i requisiti relativi all’etichettatura dei prodotti fitosanitari e abroga il regolamento (UE) n. 547/2011

Normativa europea32026R1123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo organico le regole di etichettatura dei prodotti fitosanitari, introducendo l’obbligo di etichetta digitale accanto a quella fisica e allineando alcuni contenuti alle recenti modifiche della disciplina CLP. Stabilisce quali informazioni devono comparire in etichetta, quando usare frasi tipo, pittogrammi e avvertenze specifiche, nonché regole particolari per commercio parallelo, concia delle sementi e usi sperimentali. Prevede inoltre un regime transitorio graduale e abroga il regolamento (UE) n. 547/2011.

Requisiti di etichettatura fisica e digitale dei prodotti fitosanitari, con frasi tipo, pittogrammi e misure transitorie, e abrogazione del regolamento (UE) n. 547/2011.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fitosanitari immessi sul mercato nell’Unione europea, in relazione all’etichettatura dei prodotti autorizzati o oggetto di permesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda titolari dell’autorizzazione, titolari di permesso di commercio parallelo e, per i prodotti destinati a ricerca e sviluppo, i soggetti che li impiegano per esperimenti o test ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Si applica dal 1° gennaio 2028, con regole transitorie fino al 1° gennaio 2030 per l’obbligo generalizzato di etichetta digitale; restano salve le disposizioni specifiche degli Stati membri sulla lingua e sulle precisazioni delle frasi tipo. Non disciplina i prodotti al di fuori dell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009, né sostituisce le norme di classificazione ed etichettatura del regolamento (CE) n. 1272/2008, cui si coordina.

Regolamento (UE) 2026/1123 della Commissione sull’etichettatura dei prodotti fitosanitari

Il regolamento aggiorna la disciplina europea dell’etichettatura dei prodotti fitosanitari, sostituendo il regolamento (UE) n. 547/2011 e introducendo un modello di comunicazione che combina etichetta fisica ed etichetta digitale. La finalità dichiarata è migliorare la leggibilità delle informazioni, facilitare l’applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 e allineare taluni contenuti alle modifiche intervenute nella normativa CLP (regolamento (CE) n. 1272/2008).

Contesto e ratio dell’intervento

Il provvedimento si colloca nel quadro dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari disciplinata dal regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare dell’articolo 65, paragrafo 1. Dai considerando emerge che la Commissione ha inteso razionalizzare le frasi tipo sull’etichetta, rendere coerenti alcuni requisiti con la nuova disciplina di classificazione ed etichettatura delle sostanze e miscele, valorizzare le informazioni notificate dagli Stati membri e introdurre un sistema di etichettatura digitale per migliorare accessibilità, tracciabilità e comunicazione del rischio. Il regolamento considera anche esigenze specifiche per prodotti con microrganismi, sementi conciate, commercio parallelo e usi sperimentali.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Le disposizioni si applicano ai prodotti fitosanitari autorizzati o oggetto di permesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono direttamente coinvolti i titolari dell’autorizzazione, i titolari di permessi di commercio parallelo e, per gli usi di ricerca e sviluppo, i soggetti che impiegano prodotti per esperimenti o test ai sensi dell’articolo 54 del medesimo regolamento. L’etichettatura deve essere conforme allo Stato membro di immissione in commercio per quanto riguarda la lingua, ferma la facoltà nazionale di imporre ulteriori specifiche, e deve rispettare le regole transitorie fino alla piena operatività del nuovo sistema digitale.

Etichetta fisica, etichetta digitale e accessibilità

L’articolo 1 pone il principio di doppio canale: le informazioni previste dal regolamento devono comparire sia sull’etichetta fisica sia sull’etichetta digitale. Il titolare dell’autorizzazione o del permesso deve garantire che i due formati riportino gli stessi elementi e riflettano il contenuto dell’autorizzazione. È consentita l’etichetta pieghevole; per i piccoli imballaggi, parte delle informazioni può essere fornita in un foglietto di istruzioni separato, che resta parte dell’etichetta fisica.

L’articolo 2 disciplina la componente digitale: sull’etichetta fisica deve essere stampato un supporto dati che rinvia alla versione digitale; quest’ultima deve essere gratuita e fruibile senza account. Se il prodotto è ritirato dal mercato, o alla fine dell’eventuale periodo di tolleranza ex articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la versione digitale deve essere disattivata oppure deve comparire un avviso chiaro di non autorizzazione nello Stato membro interessato.

Contenuti obbligatori dell’etichetta: identificazione e condizioni d’uso

L’allegato I, richiamato dall’articolo 3, elenca le informazioni di identificazione del prodotto e le condizioni d’uso. Tra le informazioni essenziali figurano: denominazione commerciale, numero di autorizzazione, dati del titolare e dell’eventuale immissione in commercio da parte di soggetto diverso, tipo di formulazione, nome e concentrazione delle sostanze attive, presenza di antidoti agronomici e sinergizzanti, quantità netta, lotto e data di fabbricazione, nonché informazioni di primo soccorso.

Per le condizioni d’uso, l’allegato richiede indicazioni sulle categorie di utilizzatori, sul tipo di azione del prodotto, sulle colture e sugli usi autorizzati, sulle condizioni applicative, sul dosaggio e sui limiti massimi di applicazione, sugli intervalli tra trattamenti e, se necessario, su intervalli di sicurezza, di rientro o di carenza. Devono inoltre essere indicate eventuali restrizioni/pratiche agricole specifiche, elementi su fitotossicità e sensibilità varietale, condizioni di conservazione e modalità di smaltimento sicuro; solo se necessario può essere riportata la data di scadenza. Per i prodotti destinati a utilizzatori professionali è espressamente prevista la frase: "Da utilizzare conformemente ai principi generali in materia di difesa integrata." Inoltre, per alcuni prodotti professionali è prevista la frase sulle riduzioni di dose ottenibili con attrezzature di applicazione più precise, purché sia mantenuto il tasso autorizzato sulle superfici bersaglio.

Frasi tipo per smaltimento, pericoli e mitigazione del rischio

L’articolo 4 e l’allegato II impongono frasi tipo per lo smaltimento sicuro dei contenitori. La frase base è il divieto di riutilizzo del contenitore; per prodotti pericolosi per l’ambiente acquatico è richiesta l’avvertenza di non pulire le attrezzature vicino alle acque superficiali; per i contenitori lavabili si prevede il risciacquo tre volte prima dello smaltimento.

L’articolo 5 e l’allegato III disciplinano le frasi tipo sui pericoli per la salute umana e il pericolo per le api. Tra le principali frasi figurano quella relativa alla fotosensibilizzazione e quella sul rischio di ustioni cutanee/lesioni oculari per alcuni gas liquefatti. Per le api è prevista una specifica frase accompagnata da un pittogramma triangolare, con criteri tecnici precisi di formato, dimensioni e colori. La medesima disposizione richiede, per i prodotti contenenti microrganismi come sostanza attiva, una frase che segnali il possibile effetto sensibilizzante.

L’articolo 6 rinvia all’allegato V per le frasi tipo relative alle misure di mitigazione del rischio. L’allegato distingue fra restrizioni d’uso, protezione di operatori e lavoratori, tutela di astanti e residenti, protezione dell’ambiente, tutela di api e impollinatori, prevenzione della resistenza, rodenticidi e usi di concia delle sementi. Le frasi sono applicabili solo quando la valutazione del rischio, svolta secondo i principi uniformi, conclude che tali misure sono necessarie.

Sementi conciate, misure per api e impollinatori, resistenza e rodenticidi

L’allegato V dedica una parte ampia alle sementi conciate. Le frasi per la concia richiedono, a seconda del caso, che l’attività avvenga in strutture specializzate, che la qualità delle sementi rispetti determinati standard di polverosità, che sia limitata la polvere residua nell’imballaggio e che sia effettuata una pulizia preventiva delle sementi. Le frasi per la semina delle sementi conciate impongono attrezzature che riducano la dispersione di polvere, la minimizzazione delle sementi lasciate in superficie, l’incorporazione efficace nel terreno, limiti di lisciviazione e divieti di semina su terreni o situazioni specifiche quando ciò sia necessario per proteggere acque sotterranee, organismi acquatici o del suolo. Sono inoltre previste frasi generali di divieto di contaminazione dell’acqua e di pulizia delle attrezzature vicino alle acque superficiali.

Per api e impollinatori, l’allegato prevede cinque frasi tipo (SPb 1-5), che coprono l’uso fuori dal periodo di bottinamento, il divieto in presenza di infestanti in fiore, il divieto durante la fioritura, la rimozione o copertura delle colonie di api e l’eliminazione delle infestanti prima della fioritura. Tali frasi devono comparire insieme alla frase RShb e al pittogramma specifico.

Per evitare la resistenza, la frase SPa impone di non applicare il prodotto o altri contenenti la medesima sostanza attiva oltre il numero di applicazioni previsto. Per i rodenticidi, le frasi SPr 1 e SPr 2 impongono cautele nella posa delle esche e la rimozione quotidiana dei roditori morti, con divieto di smaltimento nei rifiuti o nelle discariche.

Prodotti con commercio parallelo e prodotti per ricerca e sviluppo

L’articolo 10 disciplina l’etichettatura dei prodotti oggetto di commercio parallelo ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’etichetta deve riportare il numero del permesso e i dati del titolare del permesso; il numero di lotto deve corrispondere a quello assegnato dal fabbricante del prodotto nello Stato membro di origine. La disciplina si coordina espressamente con la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-830/21, Syngenta Agro.

L’articolo 11 prevede una disciplina semplificata per i prodotti destinati a esperimenti o test a fini di ricerca e sviluppo. In deroga alla maggior parte delle regole generali, l’etichetta deve comunque indicare alcune informazioni essenziali dell’allegato I e riportare le condizioni specifiche imposte nonché la formula obbligatoria che li qualifica come prodotti per impieghi sperimentali da maneggiare con estrema cautela.

Regime transitorio, decorrenza e abrogazione

L’articolo 12 contiene un regime transitorio articolato. Il regolamento (UE) n. 547/2011 continua ad applicarsi alle etichette dei prodotti la cui autorizzazione o ultimo rinnovo siano stati concessi sulla base di una domanda presentata prima del 1° gennaio 2028. Tuttavia, se l’etichetta deve essere modificata dopo tale data, la versione modificata deve già includere l’etichetta digitale. È inoltre consentito l’adeguamento anticipato ai nuovi requisiti, ma in tal caso l’etichetta aggiornata deve includere almeno l’etichetta digitale. In ogni caso, entro il 1° gennaio 2030 tutte le etichette devono contenere un’etichetta digitale.

L’articolo 13 abroga espressamente il regolamento (UE) n. 547/2011. L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2028. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Etichetta fisica ed etichetta digitale

L’articolo 1 impone che gli elementi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 siano forniti sia su etichetta fisica sia su etichetta digitale. Il titolare dell’autorizzazione o del permesso deve garantire la corrispondenza tra i due formati e il contenuto dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono ammessi l’etichetta pieghevole e, per piccoli imballaggi, un foglietto di istruzioni separato per talune informazioni.

Requisiti della etichetta digitale

L’articolo 2 richiede che sull’etichetta fisica sia stampato un supporto dati che rimanda alla etichetta digitale. La etichetta digitale deve essere accessibile senza account e gratuitamente. In caso di ritiro dal mercato, o al termine del periodo di tolleranza ex articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la etichetta digitale va disattivata oppure deve indicare chiaramente che il prodotto non è più autorizzato nello Stato membro interessato.

Informazioni obbligatorie di identificazione e d’uso

L’articolo 3 rinvia all’allegato I per le informazioni di identificazione del prodotto e sulle condizioni d’uso: denominazione commerciale, numero di autorizzazione, titolare, tipo di formulazione, sostanze attive, antidoti agronomici e sinergizzanti, quantità netta, lotto, data di fabbricazione, pronto soccorso, categorie di utilizzatori, tipo di azione, colture/usi, condizioni d’uso, dosaggio, intervalli di sicurezza e di rientro, conservazione e data di scadenza ove necessaria.

Frasi tipo per lo smaltimento sicuro

L’articolo 4 impone, ove previsto dall’allegato II, l’uso di frasi tipo per lo smaltimento sicuro del contenitore del prodotto fitosanitario. L’allegato II prevede in particolare il divieto di riutilizzo del contenitore, la cautela per la protezione delle acque e, per contenitori lavabili, l’obbligo di risciacquo triplo.

Frasi tipo, avvertenze e pittogramma sui pericoli

L’articolo 5 prevede frasi tipo sui pericoli per la salute umana, una frase e un pittogramma per il pericolo per le api, e una frase specifica per i prodotti contenenti microrganismi, secondo gli allegati III e IV. L’allegato III disciplina i criteri di applicazione, incluso il pittogramma triangolare per le api con specifiche dimensionali e cromatiche.

Frasi tipo per misure di mitigazione del rischio

L’articolo 6 impone, ove richiesto dall’allegato V, l’inserimento di frasi tipo relative alle misure di mitigazione del rischio. Le autorità competenti possono richiedere precisazioni supplementari quando le frasi prevedono campi o spazi da completare.

Frasi tipo per sementi conciate

L’articolo 7 stabilisce che le frasi tipo dell’allegato V, punto 7.2, devono figurare sia sull’etichetta del prodotto fitosanitario autorizzato per la concia delle sementi sia sull’etichetta e sui documenti di accompagnamento delle sementi conciate. Possono inoltre essere riportate frasi supplementari sulle misure di mitigazione del rischio; le autorità possono richiedere precisazioni ulteriori.

Divieto di indicazioni fuorvianti e lingua

L’articolo 8 vieta dichiarazioni fuorvianti, in particolare quelle che facciano apparire il prodotto non pericoloso o incoerente con la classificazione CLP o con l’autorizzazione. L’articolo 9 impone che l’etichetta sia redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di immissione in commercio, salvo diversa disposizione nazionale.

Prodotti oggetto di commercio parallelo

L’articolo 10 aggiunge requisiti specifici per i prodotti con permesso di commercio parallelo: numero del permesso e nome, indirizzo e numero di telefono del titolare del permesso, che possono sostituire quelli del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di origine. Il numero di lotto deve essere quello assegnato dal fabbricante del prodotto autorizzato nello Stato membro di origine.

Prodotti per ricerca e sviluppo

L’articolo 11 prevede una deroga agli articoli da 1 a 7 per i prodotti destinati a esperimenti o test ai fini di ricerca e sviluppo ex articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’etichetta deve comunque riportare le informazioni di cui all’allegato I, lettere c), d), e) e k), le condizioni specifiche imposte e la dicitura obbligatoria relativa all’uso sperimentale e alla necessità di maneggiare con estrema cautela.

Regime transitorio

L’articolo 12 mantiene l’applicazione del regolamento (UE) n. 547/2011 per i prodotti la cui autorizzazione o ultimo rinnovo siano stati concessi sulla base di una domanda presentata prima del 1° gennaio 2028. Se l’etichetta deve essere modificata dopo tale data, la versione modificata deve includere l’etichetta digitale. In ogni caso le etichette possono già adeguarsi al nuovo regolamento, ma entro il 1° gennaio 2030 tutte le etichette devono contenere un’etichetta digitale.

Abrogazione e applicazione

L’articolo 13 abroga il regolamento (UE) n. 547/2011 e prevede che i riferimenti ad esso si intendano fatti al nuovo regolamento. L’articolo 14 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2028; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarietichettaturasicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoroambiente

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