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Ordinanza

Ordinanza n. 7235/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sezione prima, 4 marzo 2025, n. 252, e 2 ottobre 2025, n. 717, rese tra le parti.

Giustizia amministrativa202508313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Sentenze del TAR Umbria, Sez. I, 4 marzo 2025, n. 252, non definitiva, e 2 ottobre 2025, n. 717, definitiva; in primo grado erano state proposte domande contro il silenzio dell’amministrazione e una domanda risarcitoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appellante ha impugnato congiuntamente le due sentenze del TAR Umbria chiedendo la riforma e l’accoglimento delle domande formulate in primo grado, costituite da azioni contro il silenzio dell’amministrazione e da una domanda risarcitoria. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le domande cumulate erano state trattate in primo grado con riti diversi: rito camerale per le azioni contro il silenzio e rito ordinario per la domanda risarcitoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso il merito dell’appello né le singole domande. Ha disposto la conversione del rito affinché tutte le domande siano trattate contestualmente in udienza pubblica, fissata per il 15 dicembre 2026. Ha ritenuto applicabile la regola generale dell’art. 32 c.p.a. per il cumulo di azioni soggette a riti diversi; per la concomitante azione contro il silenzio e azione risarcitoria, l’art. 117, comma 6, c.p.a. rimette al giudice la scelta tra conversione del rito e trattazione di ciascuna azione secondo il rito proprio. L’appellante aveva già chiesto la fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 71 c.p.a. L’ordinanza dispone la comunicazione alle parti costituite e non statuisce sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 32 c.p.a.

    Considerato che per regola generale quando le azioni cumulate sono soggette a riti diversi si applica il rito ordinario (cfr. art. 32 c.p.a.)

    Nel cumulo di domande soggette a riti diversi opera in via generale il rito ordinario; nel caso concreto il giudice ha disposto la conversione del rito per la trattazione contestuale delle domande.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    e che la specifica eccezione stabilita dall’art. 117, co. 6, c.p.a. per il caso in cui siano promosse contestualmente l’azione avverso il silenzio e l’azione di risarcimento del danno rimette al giudice la scelta tra la conversione del rito e la trattazione di ciascuna azione con il rito a essa proprio

    Quando sono proposte insieme l’azione contro il silenzio e quella risarcitoria, il giudice può scegliere se convertire il rito oppure trattare ciascuna azione secondo il rito ad essa proprio.

  • art. 71 c.p.a.

    Ritenuto che nel caso in esame vada disposta la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. affinché la trattazione delle plurime domande proposte sia effettuata contestualmente in udienza pubblica (per la cui fissazione l’appellante aveva già presentato istanza ex art. 71 c.p.a.);

    L’appellante aveva richiesto la fissazione dell’udienza pubblica; l’ordinanza dispone che in tale udienza siano trattate contestualmente le domande dopo la conversione del rito.

Massime di principio

  • Quando sono cumulate azioni soggette a riti diversi, la regola generale è l’applicazione del rito ordinario.
  • Se sono proposte contestualmente l’azione avverso il silenzio e l’azione risarcitoria, il giudice può, ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., convertire il rito oppure trattare ciascuna azione secondo il rito proprio; nel caso di conversione, le domande possono essere esaminate contestualmente in udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAppello
RamiProcesso amministrativo

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