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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30961/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che aveva confermato il sequestro probatorio relativo a 473 palloncini recanti la marcatura CE, contestando la configurabilità del reato di cui all'art. 515 cod. pen. (detenzione per il commercio di beni con marchio contraffatto o fuorviante). Il ricorrente sosteneva che i prodotti erano corredati da certificazioni/test report rilasciati da una società di Shanghai, che la marcatura non era "CHINA EXPORT" ma il marchio CE comunitario e aveva chiesto il dissequestro previa rietichettatura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Trento circa il fumus commissi delicti, richiamando il principio secondo cui l'apposizione del marchio CE contraffatto su beni destinati alla vendita può integrare il reato (tentativo di frode nell'esercizio del commercio) in quanto il marchio attesta origine e requisiti standardizzati rilevanti per l'ordine economico. Il Tribunale aveva inoltre osservato che la marcatura apposta non corrispondeva al modello previsto dalla normativa comunitaria e che l'attestazione della società cinese non era idonea, in quella fase, ad escludere il reato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen.

    Norma utilizzata per contestare la detenzione ai fini del commercio di beni con marchio contraffatto o comunque idonei a frodare l'acquirente; il Tribunale ha ritenuto che l'apposizione del marchio CE non conforme possa integrare il fumus del reato.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame del decreto di sequestro probatorio, strumento con cui è stato adito il Tribunale di Trento.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di censura per motivazione apparente o mancante nelle impugnazioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse lacunosa.

  • Giurisprudenza (Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275932 - 01)

    Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275932 - 01

    Precedente che afferma che l'apposizione del marchio CE contraffatto su beni destinati alla vendita integra il reato di tentativo di frode nell'esercizio del commercio, poiché il marchio garantisce origine europea e requisiti standardizzati, con pregiudizio per l'ordine economico e la regolarità del commercio.

  • Normativa/dirittO comunitario sulla marcatura CE

    direttive europee e modello di marcatura CE

    Il modello di marcatura CE previsto dalla normativa comunitaria è parametro di conformità: la non conformità del marchio al modello europeo è elemento valutato ai fini del fumus del reato; certificazioni estere non necessariamente escludono la rilevanza penale nella fase cautelare.

Massime di principio

  • La marcatura CE ha rilevanza non solo tecnica ma anche economica: la sua apposizione può essere interpretata come indicazione di origine e conformità ai requisiti comunitari, e una marcatura contraffatta o non conforme può integrare il fumus del reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
  • In sede di riesame/sequestro probatorio il giudice valuta la idoneità degli elementi a far sorgere il fumus commissi delicti; attestazioni o certificazioni rilasciate da soggetti esteri (non accreditati in ambito UE) possono risultare insufficienti a escludere il reato nella fase cautelare.
  • Questioni tecniche sull'effettiva conformità del prodotto (test tecnici, prova di conformità o possibile rietichettatura) sono, in larga parte, questioni di merito ed istruttorie che vanno affrontate nelle successive fasi processuali; la Cassazione, in questo contesto, limita il suo esame ai profili di legittimità e inammissibilità.
  • La richiesta di dissequestro previa rietichettatura o rettifica del marchio può essere proposta, ma la sua accoglibilità dipende dall'apprezzamento del giudice sul rischio di recidiva del disordine economico o della difficoltà di eliminarne gli effetti: non è garantita in fase cautelare.
  • Per chi commercia prodotti importati, è consigliabile munirsi di certificazioni riconosciute a livello UE (laboratori/accreditamenti europei), documentazione completa di filiera e prova delle modalità di controllo qualità, perché ciò rafforza la difesa contro contestazioni penali e richieste di sequestro.

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