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Sentenza

Sentenza n. 236/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. N. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Bergamo in data 10 febbraio 2022 e notificato all’interessato in data 21 febbraio2022, con il quale è stato revocato/annullato al ricorrente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. I10873315 e il titolo di viaggio per stranieri, ed è stata rigettata l’istanza di aggiornamento del suddetto permesso di soggiorno revocato; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare dell'intimazione ad abbandonare il territorio nazionale entro 15 giorni di cui allo stesso provvedimento.

Giustizia amministrativa202200276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca o annullamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del titolo di viaggio per stranieri, rigetto dell'istanza di aggiornamento e intimazione ad abbandonare il territorio nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto i precedenti titoli di soggiorno e il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo fornendo generalità false. In occasione della domanda di aggiornamento ha esibito il passaporto ghanese, rivelando le proprie vere generalità. La Questura ha quindi revocato o annullato retroattivamente i titoli precedentemente rilasciati, rigettato l'istanza di aggiornamento e intimato l'abbandono del territorio nazionale. L'unico motivo dedotto consisteva nella violazione dell'art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998: secondo il ricorrente, nonostante la revoca del permesso UE, la Questura avrebbe dovuto verificare i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per altro titolo, in particolare per lavoro subordinato, considerando la lunga permanenza in Italia, l'assenza di condanne penali e lo svolgimento di attività lavorativa. Il ricorrente non contestava di avere utilizzato sistematicamente false generalità per ottenere il permesso di soggiorno UE e i titoli precedenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca del permesso UE ottenuto fraudolentemente ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 e ha richiamato il principio secondo cui la presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni, quale espressione di un principio generale di correttezza nei rapporti con l'amministrazione, preclude il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno. L'art. 9, comma 9, pur prevedendo in linea generale il rilascio di un permesso di altro tipo allo straniero cui sia revocato il permesso UE e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione, presuppone che il permesso di soggiorno posto a monte sia stato legittimamente rilasciato e che il soggiorno quinquennale sia stato regolare. Poiché tutti i precedenti titoli erano stati ottenuti mediante false generalità e sono stati annullati con effetto retroattivo, il ricorrente non aveva mai soggiornato regolarmente in Italia e non poteva beneficiare dell'art. 9, comma 9. La documentazione lavorativa, la lunga permanenza e l'assenza di precedenti penali non erano quindi idonee a fondare il rilascio del permesso per lavoro subordinato. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate, ferma la disciplina delle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale [...] può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

    Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone un soggiorno regolare, fondato su titoli di soggiorno legittimamente rilasciati, per almeno cinque anni.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    il permesso di soggiorno sia revocato, tra le altre ipotesi, se è stato acquisito fraudolentemente

    L'acquisizione fraudolenta del permesso UE costituisce causa di revoca; nel caso esaminato la falsità delle generalità ha giustificato anche l'annullamento retroattivo dei titoli precedenti.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico

    La possibilità di ottenere un permesso di altro tipo dopo la revoca del permesso UE presuppone che il titolo a monte sia stato legittimamente rilasciato e che lo straniero abbia soggiornato regolarmente per il periodo richiesto.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda

    La disposizione esprime un principio generale applicabile anche alle domande di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, precludendo il beneficio quando la domanda sia fondata su documentazione o attestazioni false.

  • art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio [...] di un permesso di soggiorno [...] è punito con la reclusione

    La previsione conferma il disvalore attribuito all'uso o alla falsificazione di documenti finalizzati al rilascio dei titoli di soggiorno e il principio di preclusione derivante dalla condotta fraudolenta.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    La decadenza dai benefici conseguiti mediante dichiarazioni false costituisce il principio generale cui si raccordano le preclusioni previste dalla disciplina dell'immigrazione.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ottenuto fraudolentemente è legittima quando il titolo sia stato conseguito mediante false generalità o altra condotta fraudolenta.
  • La regola che consente, dopo la revoca del permesso UE e in assenza dei presupposti per l'espulsione, il rilascio di un permesso di altro tipo presuppone che il titolo di soggiorno posto a monte sia stato legittimamente rilasciato e che il soggiorno quinquennale sia stato regolare.
  • Quando i precedenti titoli di soggiorno siano stati ottenuti mediante false generalità, il loro annullamento retroattivo impedisce di considerare regolare il soggiorno pregresso e preclude il rilascio di un permesso di altro tipo fondato sulla disciplina del permesso UE di lungo periodo.
  • Il principio secondo cui la presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni comporta l'inammissibilità o il diniego della domanda si applica, quale regola generale di correttezza nei rapporti con l'amministrazione, anche alle domande di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno.
  • La lunga permanenza sul territorio, l'assenza di precedenti penali e lo svolgimento di attività lavorativa non consentono il rilascio di un permesso per lavoro subordinato quando l'intero soggiorno pregresso sia stato fondato su titoli ottenuti fraudolentemente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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