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Sentenza

Sentenza n. 387/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento adottato dalla Questura di Milano in data 27/07/2025 e notificato in pari data, con il quale la stessa ha disposto l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 08/03/2025 e il ritiro dell'assicurata n. 0559551011218.

Giustizia amministrativa202502683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Milano che ha dichiarato irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e ha disposto il ritiro dell'assicurata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con un visto rilasciato in relazione a un nulla osta richiesto da uno specifico datore di lavoro, era stato assunto da un diverso datore, poiché il datore originario non si era dimostrato disponibile. Ha sostenuto che, anche in mancanza della formalizzazione del contratto di soggiorno con il datore che aveva richiesto l'ingresso, potesse essergli rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato sulla base del rapporto instaurato con il diverso datore oppure, in subordine, un permesso per attesa occupazione. È stata inoltre prospettata l'illegittimità del provvedimento per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato il provvedimento della Questura. Richiamando il recente orientamento del Consiglio di Stato, ha affermato che, salvo impossibilità sopravvenuta o cause eccezionali, l'assunzione deve avvenire presso lo specifico datore di lavoro in favore del quale è stato emesso il nulla osta. Il rapporto instaurato con un datore diverso non poteva quindi fondare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto. È stata esclusa anche la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone che un rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente instaurato e sia successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; presupposto non ravvisabile nel caso concreto. La censura relativa all'omesso preavviso di rigetto è stata ritenuta ininfluente ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso: la Questura non poteva valutare il rapporto di lavoro sopravvenuto con il diverso datore. Le spese sono state compensate per gli oscillamenti della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    permesso di soggiorno per attesa occupazione

    Il permesso per attesa occupazione presuppone l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la sua successiva cessazione per causa non imputabile al lavoratore.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione del preavviso non determina l'annullamento quando, in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative è irrilevante quando l'amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Massime di principio

  • Salvo che ricorrano un'impossibilità sopravvenuta o cause eccezionali, il lavoratore straniero entrato in Italia sulla base di un nulla osta al lavoro subordinato deve essere assunto dallo specifico datore di lavoro in favore del quale il nulla osta è stato rilasciato; l'assunzione presso un datore diverso non consente il rilascio del permesso di soggiorno fondato su quel nulla osta.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che il rapporto di lavoro subordinato sia stato effettivamente instaurato e sia poi cessato per una causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto previsto dal nulla osta non si sia mai perfezionato.
  • L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del provvedimento quando, in ragione dei presupposti sostanziali vincolanti, l'amministrazione non avrebbe potuto adottare un contenuto diverso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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