Cassazione Civile, Ordinanza n. 29533/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria richiedeva imposte e accessori connessi all’iscrizione ipotecaria relativa a un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato il 14 luglio 2005. La contribuente aveva impugnato l’atto, sostenendo la spettanza dell’agevolazione prevista dall’art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 per i finanziamenti a medio-lungo termine; in primo grado il ricorso era stato accolto e la decisione confermata in appello. In un precedente giudizio di legittimità la Cassazione aveva cassato con rinvio, affermando che l’eventuale clausola di recesso ad nutum della banca, anche se contenuta nel contratto di conto corrente collegato, può incidere sul requisito temporale dell’agevolazione se emerge dall’operazione negoziale complessiva. Riassunto il giudizio, il giudice di rinvio ha nuovamente respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo, sulla base dell’interpretazione letterale e sistematica delle clausole del contratto di apertura di credito e del conto corrente collegato, che la facoltà di recesso ad nutum non fosse in concreto prevista e che il rapporto fosse coerente con un finanziamento agevolabile. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 15 ss. del d.P.R. n. 601 del 1973, 1340, 1341 e 1384 c.c., nonché degli artt. 38 e 40 del d.lgs. n. 385 del 1993, sostenendo che il finanziatore avrebbe avuto la possibilità di recedere ad nutum dal contratto di apertura di credito, così escludendo il beneficio fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso. Ha ribadito che, ai fini dell’agevolazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973, rileva l’assunzione di un vincolo negoziale per la durata minima richiesta dalla legge e che la clausola di recesso ad nutum in favore della banca, ove effettivamente presente, farebbe venir meno ab origine la natura medio-lunga del finanziamento. Tuttavia, nel caso concreto, il giudice di rinvio ha svolto un’interpretazione complessiva e sistematica del contratto di apertura di credito e del conto corrente collegato, accertando in fatto che non risultava un recesso ad nutum del finanziatore. Tale accertamento, essendo espressione dell’attività interpretativa della volontà delle parti, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione ragionevole e conforme ai canoni ermeneutici. La Corte ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte contribuente non si è costituita.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973
le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine ... sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative
L’agevolazione spetta solo se il finanziamento conserva sin dall’origine la natura di operazione a medio-lungo termine; una clausola di recesso ad nutum che renda incerta la durata del rapporto è incompatibile con il beneficio.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
La riqualificazione degli atti deve avvenire considerando il complesso negoziale, con valutazione unitaria dell’operazione economica.
art. 1362 c.c.
L’interpretazione del contratto deve partire dalla volontà delle parti desunta dal testo e dal complesso delle pattuizioni.
art. 1363 c.c.
Le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, nel contesto complessivo del regolamento negoziale.
art. 1340 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel contesto dell’interpretazione delle clausole contrattuali accessorie.
art. 1341 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della validità/efficacia delle clausole contrattuali predisposte unilateralmente.
art. 1384 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del credito e delle garanzie reali.
art. 40 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del credito fondiario e della durata dell’operazione.
art. 53 Cost.
L’interpretazione dell’agevolazione deve essere coerente con i principi di uguaglianza e capacità contributiva, evitando trattamenti fiscali irragionevolmente uguali o diversi tra situazioni economicamente differenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata proposta come norma processuale per dedurre la violazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché in realtà mirava a contestare l’accertamento interpretativo del giudice di merito.
art. 1456 c.c.
Richiamato in funzione comparativa: clausole interpretabili come risolutive espresse per inadempimenti gravi non equivalgono a un recesso ad nutum.
Massime di principio
- Ai fini dell’agevolazione fiscale per i finanziamenti a medio-lungo termine, ciò che conta è che il vincolo negoziale sia, sin dall’origine, stabile per il periodo minimo richiesto dalla legge; una clausola che consenta il recesso ad nutum dell’istituto finanziatore è incompatibile con il beneficio perché rende la durata del rapporto meramente variabile.
- Se, invece, la facoltà di scioglimento anticipato è collegata a giusta causa o a inadempimenti obiettivamente accertabili e sindacabili dal giudice, la durata del rapporto non viene degradata a elemento arbitrario dell’interesse della banca e l’agevolazione può restare ferma.
- La verifica della spettanza dell’agevolazione va compiuta guardando alla causa concreta del contratto e, in presenza di contratti collegati, all’operazione economica complessiva, non a singole clausole isolate.
- L’interpretazione complessiva del contratto e l’accertamento della volontà delle parti sono giudizi di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione giuridicamente viziata, non per una diversa lettura del testo negoziale.
- In materia fiscale, l’agevolazione deve essere applicata in modo coerente con i principi di capacità contributiva e uguaglianza, evitando di equiparare operazioni economicamente diverse o di trattare in modo diverso operazioni sostanzialmente equivalenti.
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