Sentenza n. 12/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex articolo 56 del codice del processo amministrativo: dell’ordinanza di Polizia Municipale di Caserta n. 259 del 14 giugno 2022, avente a oggetto “Corso Trieste tratto compreso tra via Gasparri e piazza Dante lato sinistro secondo l’attuale senso di marcia - Istituzione divieto di sosta 00:00/24:00 con rimozione forzata ed istituzione di area di sosta libera in via SS. Nome di Maria”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza della Polizia Municipale di Caserta che ha istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata in un tratto di Corso Trieste e un’area di sosta libera in via SS. Nome di Maria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di Polizia Municipale adottata in attuazione della deliberazione di Giunta comunale relativa alla rimodulazione dell’offerta di sosta a pagamento. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli articoli 6 e 7 del Codice della strada, l’insufficienza e illogicità della motivazione, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di imparzialità, oggettività e buona amministrazione, lamentando in particolare l’assenza di un parcheggio sicuro e facilmente raggiungibile anche a piedi. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’articolo 107, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e l’eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza e travisamento dei fatti, sostenendo che la deliberazione di Giunta prevedeva la revoca dei parcheggi a pagamento ma non l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione dell’articolo 11 del d.P.R. n. 503/1996 e l’ingiustizia manifesta, per la mancata previsione di un posto riservato alle persone con disabilità. L’istanza cautelare era stata respinta perché il danno era stato allegato in modo generico e ipotetico e perché l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella disciplina della circolazione e della sosta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati esprimono scelte ampiamente discrezionali dell’autorità amministrativa e non sono sindacabili nel merito quanto alla congruità del bilanciamento degli interessi, salvo vizi formali o procedurali oppure manifesta irragionevolezza. Nel caso concreto non sono stati ravvisati tali vizi. Il Comune aveva indicato obiettivi di razionale gestione della mobilità, tutela ambientale, risparmio energetico, sicurezza stradale, maggiore fruibilità della strada e decoro urbano, anche in ragione della vicinanza alla Reggia Vanvitelliana. Il giudice ha inoltre recepito l’argomentazione secondo cui la deliberazione di Giunta è necessaria per istituire aree di sosta a pagamento, ma non per introdurre divieti di sosta, qualificati come atti gestionali. Quanto alla tutela delle persone con disabilità, il Comune aveva successivamente istituito, con distinta ordinanza dirigenziale, un posto riservato sul lato destro dello stesso tratto di Corso Trieste. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
La disciplina della circolazione e della sosta, comprese le limitazioni nei centri abitati, rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione; l’istituzione di un’area di sosta a pagamento richiede una deliberazione di Giunta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f), mentre il divieto di sosta è stato considerato atto gestionale.
art. 107, comma 3, d.lgs. 267/2000
La disposizione è stata invocata per contestare la competenza dirigenziale e la difformità dell’ordinanza rispetto alla deliberazione di Giunta, ma il motivo è stato respinto.
art. 11 d.P.R. 503/1996
La censura relativa alla mancata previsione di un posto riservato alle persone con disabilità è stata superata dalla successiva istituzione di uno stallo riservato mediante ordinanza dirigenziale.
Massime di principio
- I provvedimenti che limitano la circolazione e la sosta nei centri abitati costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della mera opportunità o congruità del bilanciamento degli interessi.
- Il sindacato giurisdizionale sulle limitazioni della circolazione stradale è ammesso quando emergano vizi formali o procedurali oppure una manifesta irragionevolezza della scelta amministrativa; in assenza di tali anomalie, il ricorso deve essere respinto.
- La deliberazione di Giunta richiesta dall’articolo 7, comma 1, lettera f), del Codice della strada per l’istituzione di aree di sosta a pagamento non è necessaria, secondo la decisione, per l’istituzione di divieti di sosta, qualificabili come atti gestionali.
- La successiva istituzione di un posto riservato alle persone con disabilità nel tratto stradale interessato può escludere la fondatezza della censura basata sulla mancata previsione originaria di tale stallo.
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