Cassazione Penale, Ordinanza n. 34859/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato e regolato il trattamento sanzionatorio, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 18/11/2024, deducendo: 1) vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per i reati contestati, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato le prove, in particolare le dichiarazioni della persona offesa e di un testimone; 2) censura sul trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e il secondo manifestamente infondato perché la motivazione di appello sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche era ritenuta adeguata.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare puntualmente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quanto all'attendibilità delle fonti di prova, alla rilevanza degli elementi acquisiti e alla ricostruzione storica del fatto, se la motivazione impugnata è congrua e lineare.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una confutazione analitica di ogni elemento prospettato dalle parti, essendo sufficiente che il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della decisione.
- La gravità del fatto, la mancanza di resipiscenza e la presenza di precedenti penali possono costituire motivazione sufficiente per negare le attenuanti generiche, se valutate come elementi decisivi dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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