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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34859/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato e regolato il trattamento sanzionatorio, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 18/11/2024, deducendo: 1) vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per i reati contestati, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato le prove, in particolare le dichiarazioni della persona offesa e di un testimone; 2) censura sul trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e il secondo manifestamente infondato perché la motivazione di appello sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche era ritenuta adeguata.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare puntualmente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quanto all'attendibilità delle fonti di prova, alla rilevanza degli elementi acquisiti e alla ricostruzione storica del fatto, se la motivazione impugnata è congrua e lineare.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una confutazione analitica di ogni elemento prospettato dalle parti, essendo sufficiente che il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della decisione.
  • La gravità del fatto, la mancanza di resipiscenza e la presenza di precedenti penali possono costituire motivazione sufficiente per negare le attenuanti generiche, se valutate come elementi decisivi dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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